Tag: cdf (prev.) art. 52

  • Il divieto di intrattenersi con i testimoni o futuri tali

    L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni o futuri tali (cioè coloro che non abbiano ancora formalmente assunto detta qualità), sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza CNF n. 133/2014 rigettando il ricorso avverso la stessa proposto).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), SS.UU, sentenza n. 12183 del 12 giugno 2015

  • Il divieto di intrattenersi con i testimoni

    L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Pisano), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 214

  • Il divieto di intrattenersi con i testimoni o futuri tali

    L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni o futuri tali (cioè coloro che non abbiano ancora formalmente assunto detta qualità), sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 133

  • Il rapporto dell’avvocato con chi deve testimoniare o lo ha già fatto

    Il precetto deontologico di cui all’art. 52 I° canone CDF riguarda ogni ipotesi di rapporto con i testimoni – segnatamente di controparte – indipendentemente dalla circostanza che gli stessi debbano rendere la testimonianza o l’abbiano già resa; ciò soprattutto quando l’intervento dell’avvocato si attua nella richiesta di una ritrattazione della quale addirittura si anticipano i contenuti, con evidenti coartazione, non rileva se preventiva o postuma, della libera determinazione del teste al quale si chiede, non già una deposizione compiacente atteso l’espletamento ormai avvenuto dell’esame, bensì, minacciando conseguenze di natura penale e risarcitoria, una ritrattazione utile alle ragioni del proprio assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200

  • La richiesta (minacciosa) di ritrattare una testimonianza

    Costituisce violazione dell’art. 52 I° canone CDF nonché del generico dovere di probità e decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 5 CDF il comportamento dell’avvocato che intrattenga rapporti sostanzialmente minacciosi con i testi di controparte al dichiarato fine di ottenere la ritrattazione di una deposizione sfavorevole alle ragioni dei propri assistiti e anticipando una richiesta risarcitoria tale da suscitare preoccupata reazione e giustificato timore nei destinatari (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto a due persone di aver ricevuto l’incarico di procedere nei loro confronti per via giudiziale ai fini di “far accertare la falsità delle testimonianze rese in una causa civile ed avere quantificato in 80 mila euro i danni derivanti al suo assistito”, ed invitando gli stessi a ritrattare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare inflittagli dal COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200

  • L’audizione di un futuro teste presso il proprio studio legale

    Costituisce violazione deontologica di rilevanza disciplinare ai sensi dell’art. 52 del codice deontologico forense, l’audizione di un futuro teste, da parte di un legale presso il suo studio, alla presenza di collaboratori del professionista, trattandosi di una condotta non rivolta allo svolgimento della legittima attività di valutazione della rilevanza defensionale delle informazioni in possesso del teste, da svolgersi con adeguate garanzie di riservatezza, ma di un’audizione svolta esclusivamente al fine di precostituirsi prove testimoniali sull’oggetto del colloquio, condotto deliberatamente alla presenza di terzi, in modo da potersene avvalere per contestare la non veridicità della successiva deposizione resa davanti al giudice. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 25/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 27 ottobre 2011, n. 22380- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il rapporto dell’avvocato con i testimoni: i requisiti dell’illecito

    Affinché la condotta sia deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 52 c.d.f., è necessaria la concorrenza di tre condizioni: che l’avvocato (i) si intrattenga con i testimoni, (ii) facendo uso di argomenti ontologicamente idonei a provocare forzature o suggestioni del teste ovvero a creare una situazione psicologica della persona tale da alterare una non spontanea e/o falsa rappresentazione della realtà, (iii) funzionale ad ottenere dal teste delle deposizioni a favore della parte (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione con cui il COA locale lo aveva sanzionato per aver ricevuto la teste nel proprio studio. Il CNF, rilevato che l’avvocato non aveva in realtà forzato psicologicamente la teste per ottenerne una dichiarazione compiacente, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 17 settembre 2012, n. 112

  • Quesito del COA di Chieti

    L’Ordine (di Chieti) chiede, sulla scorta di una richiesta proveniente da alcuni iscritti:
    – se siano possibili investigazioni difensive dell’avvocato anche nel processo civile;
    – se, in caso di risposta positiva, possa procedersi all’audizione dei testimoni e quali ne siano le modalità e l’utilizzo processuale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    «La richiesta di pareri dei singoli iscritti agli albi forensi, tramite i C.O.A., è ammissibile, per l’art. 25, primo comma, del regolamento delle attività del C.N.F., in ispecie quando le questioni abbiano carattere di interesse generale e non siano idonee ad interferire con lo svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce al Consiglio nazionale.
    Gli avvocati, che hanno chiesto il parere, hanno puntualmente richiamato l’art. 52 del codice deontologico, che è composto da un comma ed un canone: il primo comma pone la regola generale che l’avvocato «deve evitare di intrattenersi con i testimoni» che abbiano già assunto questa veste; il canone disciplina (con un dettaglio di ben sedici punti) l’attività investigativa del difensore in sede penale, introdotta nel codice di procedura penale dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
    È noto che «le norme deontologiche forensi costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo» (Cass., sez. un., sent. 20 dicembre 2007, n. 26810), che – come tali – vanno interpretate a’ sensi degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
    All’art. 52 cod. deont. non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole, per le quali il secondo comma si applica esclusivamente in sede processuale penale, e pone, così, un’eccezione alla regola generale del primo comma.
    Va aggiunto che la legge n. 397/2000 rivela chiaramente l’intenzione del legislatore di rafforzare l’esercizio del diritto di difesa solamente in sede processuale penale (art. 327-bis, c.p.p.)».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 23 aprile 2009, n. 9

  • Il quesito (del COA di Firenze) riguarda una serie di problematiche collegate al tema delle indagini difensive.

    In particolare si chiede:
    a) se sia consentito al difensore consegnare al proprio cliente il verbale delle indagini difensive prima che esso venga utilizzato nel procedimento penale;
    b) se la consegna sia possibile dopo l’utilizzo nel procedimento penale;
    c) se per “uso nel procedimento”, alla luce anche dell’art. 52 cod. deont., possa considerarsi anche il deposito agli atti del Pubblico Ministero;
    d) se il dovere di mantenere il segreto professionale possa estendersi alla non rivelazione del contenuto delle indagini difensive al cliente;
    e) se possa considerarsi “rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito” quella finalizzata all’utilizzo in giudizio civile connesso, ove il cliente sia parte.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Si deve premettere che la materia trattata presenta ancora profili di incertezza, come palesato dalla proposta di legge, tuttora pendente in Parlamento con il numero AC-5458, che si propone di dare un’interpretazione autentica alle norme sulle indagini difensive, nel senso di escludere in ogni caso la qualità di pubblico ufficiale in capo all’avvocato che realizzi tali indagini.
    Ciò premesso, si esprimono i seguenti indirizzi generali.
    Quanto ai quesiti sub a) e b) deve ritenersi, data la normativa vigente, che sia senz’altro possibile la consegna del verbale d’indagine al cliente successivamente all’utilizzo processuale; viceversa deve considerarsi non espressamente vietata ma poco opportuna la rivelazione allo stesso in fase anteriore.
    Rispetto all’atto che sia idoneo a determinare l’avvenuto utilizzo nel procedimento penale del verbale di indagini (punto c)), si ritiene che il deposito agli atti del P.M. possa essere sufficiente a configurare tale evento.
    Rispetto, da ultimo, ai problemi prospettati sub d) ed e), si evidenzia che il segreto deve valere in ogni caso nei confronti di terzi e che ne è esclusa, di per sé, la figura del cliente. Analogamente deve ritenersi che l’utilizzo in procedimenti giudiziari collegati nell’interesse dell’assistito configuri una giusta causa di rivelazione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 25 maggio 2005, n. 60

  • Avvocato – Norme deontologiche – Indagini difensive – Dichiarazione dal proprio assistito – Violazione disciplina art. 391 bis c.p.p. – Illecito deontologico – Sussistenza

    Viola i doveri di lealtà e correttezza (art. 6), di diligenza (art. 8), nonché l’art. 52 (rapporti con i testimoni) c.d.f. l’avvocato che, in vista del giudizi abbreviato da condizionare all’acquisizione del documento, raccolga dal proprio assistito presso lo studio professionale una dichiarazione nell’ambito di indagini difensive soggette alla disciplina di cui all’art. 391 bis c.p.p., senza tuttavia gli avvertimenti e le modalità prescritte dalla stessa norma. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 8 ottobre 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PICCHIONI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 211