Tag: cdf (prev.) art. 52

  • Avvocato – Norme deontologiche – Indagini difensive – Illecito anteriore alla modifica dell’art. 52 c.d.f. – Violazione art. 6 c.d.f. – Sussistenza.

    In tema di indagini difensive svolte dall’avvocato penalista, deve ritenersi, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte, che le prescrizioni contenute nel terzo comma dell’art. 391 bis c.p.p. si intendono rispettate soltanto quando gli avvertimenti rivolti risultino analiticamente verbalizzati, così come è disposto per gli atti compiuti dal Giudice o dal p.m., non essendo sufficiente l’attestazione in merito predisposta dal difensore. Sussiste pertanto illecito disciplinare, atteso il tenore del comma 6 della norma citata, ogniqualvolta le dichiarazioni rese al difensore non siano utilizzabili per violazione delle prescrizioni contenute nel predetto art. 391 bis, comma 3, c.p.p. (nella specie, è stata ritenuta sussistente una violazione del generico dovere di lealtà e correttezza ex art. 6 c.d.f., in quanto, all’epoca in cui era stato approvato il capo d’incolpazione, non era ancora intervenuta la modifica dell’art. 52 del codice che oggi regola in modo più dettagliato e completo i rapporti con i testimoni). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 21 febbraio 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VACCARO), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 143

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi.

    Non integra violazione dell’art. 5 c.d.f., il comportamento del professionista che, nel corso dell’udienza, si limiti a rivolgere ai testimoni in attesa di rendere la propria deposizione un mero invito a “dire la verità”, senza aggiungere altra espressione idonea a rappresentare un significato di minaccia, tale da incutere timore o da subornare i testi, e dunque semplicemente sollecitando i testi a riferire al magistrato la verità dei fatti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 22 luglio 2004).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 103

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Espressioni convenienti ed offensive – Offese verso testimone – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in udienza, nel corso di una deposizione testimoniale rivolga espressioni sconvenienti ed offensive verso i testimoni. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 luglio 2003).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 316

  • Avvocato – Norme deontologiche – – Dovere di correttezza e colleganza – Rapporti con i testimoni – Minacce e permessi – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza, l’avvocato che inviti presso il proprio studio i testimoni di parte avversa al fine di informarli di una denuncia già presentata contro di loro per falsa testimonianza (così ponendo in essere una ingiusta pressione). (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 20 novembre 2000).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 29 aprile 2003, n. 76

  • Art. 52 – Rapporti con i testimoni.

    L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
    I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
    1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
    2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
    3. La scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
    4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
    5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito.
    6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa.
    7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
    8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell’assistito.
    9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
    10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
    11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.
    12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all’atto.
    13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
    14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
    15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
    16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.