Tag: cdf (nuovo) art. 5

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. (Nel caso di specie, nella propria comparsa di costituzione e risposta, l’avvocato aveva richiesto al giudice “l’adozione di provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti della collega affinché smetta definitivamente di intasare la giustizia con liti temerarie a cascata, comportamenti scorretti, cattivi e vessatori, esposti al Consiglio dell’Ordine, denunce penali, opposizioni all’archiviazione e, quant’altro le suggerisca la sua fantasia”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rivenuto congrua la sanzione disciplinare dell’ avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 47
    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 227
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 103
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • L’impropria ed indebita richiesta di ammissione al gratuito patrocinio

    Viene meno ai doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 cdf, ora 9 ncdf) l’avvocato che richieda di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, all’uopo dichiarando, al fine di soddisfare i presupposti del DPR 115/02, un reddito inferiore a quello realmente percepito (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 19

  • La rilevanza disciplinare dell’inadempimento, anche se relativo alla vita privata del professionista

    Il professionista che consapevolmente si sottrae ai propri impegni pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro fissati dall’art. 5 CDF, cogenti in ogni aspetto della vita professionale e privata dell’avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF sentenza 15 marzo 2013, n. 44.

  • La rilevanza disciplinare dell’inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

    Anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, l’avvocato deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi, adempiendo alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso il versamento del canone di locazione, rendendosi difficilmente reperibile pur dopo aver raggiunto un accordo transattivo poi disatteso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Allorio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 11

  • La rilevanza di fatti risalenti ma gravi nella valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima e illibata)

    Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che le condotte criminose ascrivibili al richiedente l’iscrizione all’albo siano risalenti nel tempo, ove la sentenza definitiva abbia invece data recente e riguardi fatti di particolare gravità, tali cioè da dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore (Nel caso di specie, pochi mesi dopo essere stato condannato in via definitiva per il reato di estorsione per fatti di alcuni anni prima, il praticante richiedeva al COA di appartenenza l’iscrizione all’albo degli avvocati. La domanda di iscrizione veniva rigettata per difetto del requisito della condotta specchiatissima ed illibata ex art.17 RDL 1978/33. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la suddetta delibera del COA).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 8

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata. Nessun dubbio può quindi sollevarsi sulla competenza del giudice disciplinare a conoscere anche del comportamento dell’avvocato in ogni aspetto della sua vita di relazione, ancorchè per fatti non attinenti all’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 6
    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 16068 del 14 luglio 2014 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cardone, rel. Mauro), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’Innella), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Petiziol), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160

  • La partecipazione alla contesa elettorale non scrimina l’illecito disciplinare

    Il contegno dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi e immuni da ogni possibile giudizio di biasimo civile, etico o morale. Costituisce pertanto illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che inviti pubblicamente un collega alla delazione relativamente a fatti conosciuti nell’esercizio dell’attività di difensore, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto nell’ambito di un dibattito politico (ove pure sono consentite espressioni particolarmente dure), giacché la contesa elettorale non fa venire meno la rilevanza deontologica della violazione, potendone semmai attenuare la relativa sanzione disciplinare (Nel caso di specie, durante la campagna elettorale, l’avvocato rilasciava un’intervista invitando l’avversario politico, anch’esso avvocato, a fornire alla Polizia informazioni utili alle indagini sui propri assistiti, asseriti esponenti della malavita locale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 220
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF, 134/2009.

  • La valutazione del requisito della condotta irreprensibile

    La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”) deve essere operata caso per caso, soprattutto alla luce della idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione che si intende esercitare (Nel caso di specie, il CNF ha escluso la sussistenza del requisito de quo in capo ad un soggetto sottoposto a procedimento penale per i reati di guida in stato di ebrezza e ingiuria aggravata in danno di P.U., nonché già condannato  per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e di circolazione stradale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 187