La sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima e illibata” (nel nuovo Ordinamento Forense: “irreprensibile”), necessaria al fine di ottenere l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati non abilitati, deve essere esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense. Tuttavia, non possono essere considerate come ostative quelle condotte che, per la loro natura, l’occasionalità, la risalenza nel tempo, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità (Nel caso di specie, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con cui il COA aveva disposto l’iscrizione nel Registro speciale dei praticanti avvocati senza patrocinio di soggetto che, all’età di 18 anni, era stato condannato, a seguito di patteggiamento, per il reato di cui all’art. 648 c.p. – i.e. ricettazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Tag: cdf (nuovo) art. 5
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I fondamentali principi della deontologia
I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati.
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La rilevanza deontologica dell’inadempimento alle obbligazioni assunte
Il comportamento dell’avvocato che non adempia le obbligazioni titolate, subendo la notifica di atti di precetto in vista dell’esecuzione forzata di sentenze di condanna, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dalla notorietà pubblica dei fatti, poiché la sua immagine risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici, ufficiali giudiziari, colleghi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo. -
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94. -
La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
L’illecito disciplinare prescinde dalla natura personale o privata del comportamento posto in essere dall’avvocato qualora assuma rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro della classe forense: tale principio mira infatti a tutelare l’immagine dell’avvocato che in quanto collaboratore della giustizia deve improntare la sua condotta a criteri di correttezza e dignità anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con l’attività professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94
NOTA:
In senso conforme, CNF 29 novembre 2012, 160, CNF 15 marzo 2013, n. 41. -
Si chiede un parere in ordine “agli eventuali provvedimenti da adottare nel caso di assenze reiterate anche non consecutive, di un Consigliere alle sedute del Consiglio”.
E’ da premettere che la vigente legge professionale n. 247/2012, ed analogamente accadeva per la precedente, non ricollega conseguenze di sorta alle ipotesi di reiterate assenze da parte del Consigliere alle sedute del Consiglio.
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non può applicarsi, in via analogica la normativa prevista per altri Enti Pubblici locali (art. 43 T.U.E.L. 267/2000) la quale, peraltro, demanda alla fonte statutaria l’individuazione delle ipotesi di decadenza dei Consiglieri Comunali a seguito di mancata partecipazione alle sedute consiliari.
Ne consegue che non può prevedersi, in assenza di una fonte primaria che lo legittimi, il potere del C.O.A. di individuare ipotesi di decadenza da un ufficio costituente, nell’ambito ordinamentale professionale, una sorta di munus publicum.
Il fatto che la fattispecie non sia specificatamente disciplinata non comporta però che nel sistema professionale non sussistano norme idonee ad orientare le iniziative del C.O.A: il comportamento del Consigliere del C.O.A., che con la propria assenza comprometta il buon funzionamento dell’Organo Collegiale, e che, quanto meno, dimostra di essere dimentico del proprio ruolo liberamente assunto, deve infatti essere valutato in base a tutti i principi di ordine deontologico che presiedono all’esercizio della professione forense.
Trattasi di norme pacificamente applicabili allo svolgimento di detto incarico istituzionale che, alla luce dell’importanza della funzione svolta e dell’alta responsabilità connessa, impone un rispetto ancor più rigoroso dei già stringenti principi che regolano l’attività di tutti gli avvocati.
Tale essendo il contesto il comportamento del Consigliere ingiustificatamente assente deve essere valutato dall’Organo competente eventualmente chiamato a giudicare alla luce dei principi affermati dal vigente Codice Deontologico e segnatamente da quelli enunciati agli artt. 5, 8 e 15 C.D.Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 17 luglio 2014, n. 52
Quesito n. 416, COA di Terni
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La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata. Nessun dubbio può quindi sollevarsi sulla competenza del giudice disciplinare a conoscere anche del comportamento dell’avvocato in ogni aspetto della sua vita di relazione, ancorchè per fatti non attinenti all’attività professionale. Infatti, l’azione disciplinare attiene alle violazioni del codice etico da parte dell’avvocato, sia nell’esercizio della professione che per “fatti non riguardanti l’attività forense” (art. 5, canone II, codice deontologico forense).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 58
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 6
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cardone, rel. Mauro), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’Innella), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
– Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Petiziol), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160. -
La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata. Nessun dubbio può quindi sollevarsi sulla competenza del giudice disciplinare a conoscere anche del comportamento dell’avvocato in ogni aspetto della sua vita di relazione, ancorchè per fatti non attinenti all’attività professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 6
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cardone, rel. Mauro), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’Innella), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
– Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Petiziol), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160 -
Divieto di attività professionale senza titolo ed uso di titoli inesistenti
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività (Nel caso di specie, l’avvocato consentiva la sottoscrizione della memoria di costituzione nel giudizio da parte della moglie, collaboratrice di studio priva dell’abilitazione professionale).
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Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione, giacché la libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 47