Tag: cdf (prev.) art. 5

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. MAURO), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160

  • L’accusa non comprovata ed eccedente il diritto-dovere di difesa

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, in assenza di qualsivoglia prova, attribuisca al testimone comportamenti gravi, attraverso espressioni gratuitamente offensive eccedenti il diritto-dovere di difesa (Nel caso di specie, l’incolpato appellava la sentenza sostenendo che la condanna del suo assistito si fondava sulla dichiarazione di una teste residente già da alcuni anni in Italia ma a suo dire senza tuttavia “aver compreso il senso civico che regna nel nostro paese” e perciò dallo stesso definita “avida profittatrice che giunge ad affermare il falso pur di ottenere un vantaggio economico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 19 luglio 2013, n. 116
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105.

  • La violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e addebito disciplinare

    Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare, sicché vìola il diritto di difesa dell’incolpato il provvedimento disciplinare fondato su un fatto non contestato nel capo di incolpazione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato una lettera personale alla dimora del magistrato in vacanza con la famiglia per sollecitarne il rientro in ufficio al fine di revocare il provvedimento, prospettando allo stesso la possibile responsabilità personale di danno come mezzo di pressione per ottenere l’invocato provvedimento. Il COA di appartenenza, dopo avergli contestato la violazione dell’art. 54 cdf ed in particolare dei “doveri di probità, dignità e decoro e di dignità e rispetto delle rispettive funzioni, utilizzando mezzi assolutamente estranei alle previsioni procedimentali invasivi della riservatezza e di contenuto intimidatorio, in quanto estranei alle previsioni di leggi vigenti in materia di danno da esercizio dell’attività giurisdizionale”, lo sanzionava ai sensi dell’art. 53 cdf, nella parte in cui, “salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF adito in sede d’appello ha annullato la decisione del COA).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114

  • L’illecita consegna di denaro al detenuto per il tramite dell’agente di Polizia Penitenziaria

    Vìola i doveri di probità, dignità, decoro nonché quelli di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza non solo nei confronti della parte assistita ma anche verso l’ordinamento, la società ed i terzi in genere, l’avvocato che, per il tramite di un agente di Polizia Penitenziaria, faccia pervenire ad un detenuto somme di denaro finalizzate all’acquisto di stupefacente, schede telefoniche, apparati cellulari, pen-drive per connessione ad internet, strumenti atti ad offendere (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi sei, di cui chiedeva quantomeno la riduzione perché ritenuta eccessiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato in toto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88

  • L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza

    L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza, evitando comportamenti che compromettano gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l’ordinamento le attribuisce.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 6 giugno 2013, n. 86

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f.) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare (Nel caso di specie, il difensore dell’imputato, subito dopo la lettura della sentenza di condanna del suo assistito, alla presenza di più persone esclamava ad alta voce: “Vergogna! Vergogna! Ho visto il Pubblico Ministero parlare con l’avvocato di parte civile… abbiamo le foto!”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • L’appropriazione di somme spettanti alla Curatela fallimentare

    Commette illecito disciplinare l’avvocato che, in qualità di Curatore fallimentare, si appropri di somme spettanti alla Curatela, così violando i doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 cdf nonché quelli relativi alla gestione del denaro altrui ex art. 41 cdf (Nel caso di specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 70

  • Radiazione per l’avvocato condannato per estorsione e turbativa d’asta

    L’estorsione e la turbativa d’asta integrano grave illecito disciplinare per violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 5 del Cdf (Nella specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 7 maggio 2013, n. 69

  • Quando la giovane età non comporta mitigazione ma anzi aggravamento della sanzione

    La giovane età dell’incolpato, che generalmente comporta un’attenuazione della sanzione, può invero determinare un aggravamento della sanzione stessa avuto riguardo alla gravità degli addebiti e alle reiterate condotte poste in essere in modo sistematico e continuativo nell’arco di diversi anni (Nel caso di specie, l’incolpato -appena trentenne ed iscritto all’albo solo da due anni- veniva arrestato in flagranza di reato e quindi condannato con sentenza definitiva per estorsione e turbativa d’asta. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo, che l’incolpato aveva ritenuto eccessiva in ragione della sua giovane età).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 7 maggio 2013, n. 69

  • L’indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente per un fine diverso dal pagamento della parcella

    Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, il cliente aveva consegnato al professionista una certa somma affinché promuovesse un’azione giudiziaria di ATP, poi rivelatasi non più necessaria. L’avvocato tratteneva tuttavia buona parte della somma stessa imputandola a proprio compenso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 7 maggio 2013, n. 68

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PIACCI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 183; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 novembre 2011, n. 173; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. FLORIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 16 luglio 2008, n. 74; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 39.