Tag: cdf (prev.) art. 5

  • La richiesta (minacciosa) di ritrattare una testimonianza

    Costituisce violazione dell’art. 52 I° canone CDF nonché del generico dovere di probità e decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 5 CDF il comportamento dell’avvocato che intrattenga rapporti sostanzialmente minacciosi con i testi di controparte al dichiarato fine di ottenere la ritrattazione di una deposizione sfavorevole alle ragioni dei propri assistiti e anticipando una richiesta risarcitoria tale da suscitare preoccupata reazione e giustificato timore nei destinatari (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto a due persone di aver ricevuto l’incarico di procedere nei loro confronti per via giudiziale ai fini di “far accertare la falsità delle testimonianze rese in una causa civile ed avere quantificato in 80 mila euro i danni derivanti al suo assistito”, ed invitando gli stessi a ritrattare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare inflittagli dal COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200

  • Il contegno di dignità e decoro nell’attendere il pagamento da parte del cliente

    Non appare decoroso e dignitoso il comportamento del professionista che, dopo aver accompagnato il cliente a ritirare l’assegno di sua pertinenza direttamente dalla controparte, lo scorti presso una banca per garantirsi l’immediato versamento del compenso pattuito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

  • Gli obblighi deontologici nei confronti del Giudice

    Il codice deontologico forense impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. n. 110 del 18.7.2011.

  • I limiti deontologici alla critica del provvedimento giudiziario

    Ancorchè il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. 22.10.2010 n. 101.

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    L’avvocato va considerato un collaboratore della giustizia e la sua condotta, come tale, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con l’attività professionale. Deve pertanto ritenersi disciplinarmente rilevante la condotta dell’avvocato che, avendo rilevanza esterna, incida negativamente sul prestigio, l’attività e il decoro dell’intera classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
    – Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160

  • Le offese eccedenti il diritto-dovere di difesa

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli artt. 5 – 20 e 22 c.d.f. il professionista che nei confronti del Collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Il professionista risponde, sotto il profilo deontologico, anche di fatti commessi al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale atteso che il dovere dell’iscritto all’albo forense di comportarsi in modo corretto, probo e leale si estende non solo ad ogni avvenimento della sua vita professionale, ma anche alla sua vita privata, per quegli aspetti che investano in qualche modo la dignità della professione (Nel caso di specie, il professionista, dopo aver consegnato ad un collega le chiavi di un proprio immobile con l’impegno di locarglielo per un certo canone, gli intimava di sgomberare l’immobile stesso -nel frattempo già ammobiliato dal futuro conduttore- salvo sottoscrivere, nel termine di tre giorni, un contratto di locazione per una somma di molto superiore a quella verbalmente già concordata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Florio), sentenza del 19 novembre 2012, n. 156

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8.

  • La rilevanza disciplinare dei comportamenti estranei all’attività professionale

    L’avvocato costituisce un collaboratore della giustizia, sicché la sua condotta, anche se estranea all’attività professionale da lui svolta, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro (nella specie, la S.C. ha confermato, siccome adeguatamente motivata, la decisione del giudice disciplinare che aveva inflitto la sanzione ad un avvocato il quale, incontrata la moglie da cui viveva separato per le strade di un piccolo centro, l’aveva ingiuriata e percossa, così da suscitare commenti sfavorevoli o riprovevole curiosità in grado di riflettersi sull’intera classe forense).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 agosto 1996, n. 7401, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Meriggiola E- P.M. Leo A (Conf.)

  • Principio di specialità e sanzione disciplinare

    Gli artt. 5 e 6 C.D. (dovere di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza) enunciano principi fondamentali della professione forense che vengono comunque necessariamente violati in occasione di ogni comportamento illecito, sicché non possono comportare autonomo aggravamento della sanzione ove la fattispecie trovi apposita ed espressa disciplina in una specifica norma deontologica (Nel caso di specie, l’avvocato aveva esercitato la professione in periodo di sospensione disciplinare. Il COA di appartenenza lo aveva quindi cumulativamente sanzionato sia per la violazione dell’art. 21 cdf sia per quella degli artt. 5 e 6 cdf, irrogandogli così la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto il periodo di sospensione a mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132

  • La prescrizione nel caso di volontaria sottrazione dell’avvocato all’esecuzione di una ordinanza di sua custodia cautelare in carcere

    In tema di illecito disciplinare dell’avvocato, la prescrizione quinquennale dell’addebito, contestato al professionista in relazione alla sua condotta di volontaria sottrazione all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelate in carcere, in violazione dell’art. 5 del codice dentologico forense, decorre dal momento dell’esecuzione del provvedimento cautelare, avvenuta all’estero, in esecuzione di un provvedimento coercitivo emesso dall’autorità giudiziaria italiana come atto conseguente all’esercizio della giurisdizione italiana attraverso la richiesta all’autorità estera, atteso che tale esecuzione fa venir meno l’elemento oggettivo del fatto, costituito dalla mancata esecuzione del provvedimento, e quello soggettivo, integrato dalla volontà di sottrarsi alla misura, stante l’impossibilità per l’arrestato di determinarsi liberamente nei suoi movimenti (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio una decisione del CNF, che aveva escluso la prescrizione dell’illecito e irrogato al professionista la sanzione disciplinare della radiazione, individuando – ai fini del computo del termine massimo prescrizionale – il “dies a quo” del fatto estintivo nell’avvenuta estradizione dell’arrestato, anzichè nell’avvenuto arresto, sia pure eseguito all’estero, secondo l’insegnamento delle SS.UU penali n. 21035 del 2003).

    Cassazione Civile, sentenza del 14 novembre 2003, n. 17210, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Luccioli MG- P.M. Iannelli D (Conf.)