L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, l’eventuale assenza di dolo o la circostanza per cui il cliente abbia corrisposto la somma richiestagli.
Tag: cdf (prev.) art. 43
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L’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità
L’accordo sul compenso tra avvocato e cliente non può derogare al principio di proporzionalità, dovendo sempre essere correlato all’attività svolta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 42
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3. -
L’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità
L’accordo sul compenso tra avvocato e cliente non può derogare al principio di proporzionalità, dovendo sempre essere correlato all’attività svolta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3
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L’omessa imputazione degli acconti ricevuti
L’avvocato è tenuto a consegnare al cliente, che ne faccia richiesta, la nota dettagliata dell’imputazione dei pagamenti e degli acconti dallo stesso ricevuti (art. 43 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96
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La riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento
In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l’avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva, la quale, per poter valere come tale, deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione dell’importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta (Nel caso di specie, la prima parcella riportava la frase “solo dopo il pagamento del saldo, mi riterrò soddisfatta di tutte le mie competenze e nulla avrò più a pretendere in relazione alle pratiche in oggetto”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto che tale precisazione non costituisse espressa riserva ex art. 43 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 94
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La rilevanza deontologica del compenso eccessivo non è esclusa dal consenso del cliente
Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 43 C.D.) è posto a tutela del cliente e prescinde dal consenso di questi.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9
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I limiti deontologici all’accordo con il cliente sul proprio compenso professionale
Ferma restando la disciplina dettata dall’art. 2233 c.c., che pone come fonte primaria nella determinazione dei compensi l’accordo tra le parti, le somme concordemente pattuite tra professionista e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti, come enunciato nell’art. 43 cdf (e ribadito nel successivo art. 45 CDF), che mira proprio a mitigare i contrapposti interessi, prevenendo condotte del professionista in danno del cliente.
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La richiesta di un compenso sproporzionato rispetto a quello riconosciuto alla controparte
L’avvocato che richieda alla propria assistita una compenso assai maggiore (nella specie, di sei volte) rispetto a quello che il medesimo riconosca congruo per la medesima attività professionale svolta dal legale di controparte implica un comportamento scorretto (art. 6 c.d.), infedele e contrario agli interessi del proprio assistito (art. 7 c.d.) ed altrettanto negligente (art. 8 c.d.).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197
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I limiti deontologici del c.d. palmario
In caso di esito favorevole della lite, è lecita la pattuizione scritta di un compenso ulteriore, purché sia contenuto nei limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito (Nel caso di specie, a fronte di un indennizzo di un milione di euro procurato al proprio assistito, l’avvocato aveva percepito da quest’ultimo un compenso di euro duecentomila oltre ai 50mila euro già corrispostigli dall’assicurazione controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585. -
La richiesta di compensi manifestamente sproporzionati o eccessivi
L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità (Nel caso di specie, a fronte di un indennizzo di un milione di euro procurato al proprio assistito, l’avvocato aveva preteso da quest’ultimo un compenso di duecentomila euro, oltre ai 50mila euro già liquidatogli dall’assicurazione controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196