Tag: cdf (prev.) art. 43

  • La richiesta di compensi manifestamente sproporzionati o eccessivi

    L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, neanche l’eventualità che tra il professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense 13/07/2009 n. 73, Consiglio Nazionale Forense 03/07/2008 n. 66.

  • Compensi professionali: l’accordo standard sul pagamento dei massimi

    Il principio, enunciato in una decisione in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui viola la deontologia professionale l’instaurazione da parte di un avvocato di una prassi consistente nella richiesta indiscriminata ad ogni cliente di emolumenti stabiliti in misura corrispondente a quella massima prevista dalle tariffe forensi o di compensi diversi e maggiori di quelli tariffariamente previsti – in quanto si pone in contrasto con un principio consuetudinario recepito nel codice deontologico forense approvato il 17 aprile 1997, per il quale di massima l’avvocato non deve chiedere compensi sproporzionati all’attività in concreto svolta e il cliente, a sua volta, ha diritto di pagare compensi ragguagliati alla quantità e qualità delle prestazioni di fatto ricevute -, non è in contraddizione con il principio più generico circa l’ammissibilità e la validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi; ne consegue l’inidoneità, in relazione ad una decisione in tal senso motivata, del motivo di ricorso per cassazione basato sul richiamo di quest’ultimo principio. (Nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare faceva sottoscrivere ai clienti clausole, contenute nei mandati a margine degli atti processuali, prevedenti l’obbligo di pagamento delle competenze professionali nel massimo di tariffa, nonché l’equiparazione ai fini del compenso delle conferenze telefoniche alle conferenze di trattazione).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 febbraio 1999, n. 103, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Paolini G- P.M. Dettori P (Conf.)

  • La richiesta di compensi sproporzionati ed eccessivi

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda compensi eccessivi per attività mai svolta, che utilizzi documenti ricevuti in ragione del mandato per ottenere decreti di pagamento verso i propri clienti, e relativi ai pagamenti delle proprie spettanze professionali, e svolga attività dopo la revoca del mandato anche in contrasto con l’interesse del cliente stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 18

  • Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo

    Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 codice deontologico solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17

  • Il Consiglio senese sottopone il caso di alcune proposte di convenzione, rivolte a proprî iscritti da parte di istituti bancarî ed assicurativi, nelle quali si elimina il compenso per talune attività pur svolte dal professionista, sulla base di quanto stabilito dal cd. “decreto Bersani”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione conferma il proprio orientamento, assunto con parere 9 maggio 2007, n. 24, con il quale si rileva che è bensì vero che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha aumentato gli spazî di accordo sul compenso tra professionista e cliente, ma – d’altra parte – che non si può ritenere che la norma in parola abbia eliminato anche la necessità di garantire il rispetto della dignità ed del decoro del professionista (come diffusamente precisato nella nota circolare del C.N.F. n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006). Permane, quindi, in capo al Consiglio dell’Ordine vigilante il diritto e dovere di verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si impegnino ad accettare compensi irrisorî o comunque sproporzionati all’attività svolta o da svolgersi a favore del cliente (in violazione degli art. 5 e 43, can. II del codice deontologico).
    Dati questi criterî di carattere generale, è compito dell’Ordine circondariale verificare in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche generali ed alle tariffe normalmente praticate nel territorio di competenza, se un determinato accordo, volto ad una forfettizzazione dei compensi, sia in realtà lesivo del decoro e della dignità della professione in quanto obbliga l’avvocato a rinunziare alle proprie spettanze per attività invece effettivamente svolte.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 25 giugno 2009, n. 21

  • Il quesito (del COA di Potenza) verte sulla proposta di convenzione, recapitata da una società esattoriale ad alcuni avvocati, nella quale si prefigura l’affidamento di parte del contenzioso della società a fronte di compensi forfettarî quantificati in cifre modeste, prescindendo dal valore della controversia e dall’attività svolta per ciascuna fase di giudizio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il Consiglio nazionale forense si è, anche nel recente passato, attivato più volte contro iniziative (in ispecie di istituti bancarî ed assicurativi) volti ad imporre compensi inferiori ai minimi tariffarî in cambio dell’affidamento di “blocchi” del proprio contenzioso agli avvocati contraenti.
    Tale impegno, volto evidentemente a difendere il decoro e la dignità dell’Avvocatura, deve essere rivisto alla luce delle nuove norme di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

    L’accordo tra avvocato e cliente con cui si deroga ai minimi tariffarî è oggi, per effetto della citata norma, valido ed efficace.
    Cionondimeno non si può ritenere che il decreto, che ha operato con la tecnica dell’abrogazione di principio anziché intervenire su disposizioni specifiche ed individuate, abbia eliminato anche la necessità di garantire il rispetto della dignità ed del decoro del professionista (come diffusamente precisato nella nota circolare del C.N.F. n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006). Permane, quindi, in capo al Consiglio dell’Ordine vigilante il diritto e dovere di verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si impegnino ad accettare compensi irrisorî o comunque sproporzionati all’attività svolta o da svolgersi a favore del cliente (in violazione degli art. 5 e 43, can. II del codice deontologico).

    Dati questi criterî di carattere generale, è compito dell’Ordine circondariale verificare in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche generali ed alle tariffe normalmente praticate nel territorio di competenza, se un determinato accordo sia lesivo del decoro e della dignità della professione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 9 maggio 2007, n. 23

  • Il quesito (del COA di Chieti) riguarda “la possibilità per un avvocato, regolarmente iscritto, di prestare la propria opera professionale, in via gratuita e sporadica, in favore di utenti di un consultorio familiare, a conclusione di un percorso formativo per il conseguimento di un master”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “È opinione della Commissione, ovvio essendo che il non uso è una facoltà dell’uso, che sia del tutto pacifico che l’avvocato possa rinunciare, sporadicamente, al compenso per l’attività svolta. Ove tuttavia non eserciti tale facoltà, l’avvocato deve osservare il principio della inderogabilità dei minimi tariffari sancito dall’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, pena la nullità della contraria sua determinazione.

    Ritiene pertanto la Commissione, facendo buon governo degli esposti principi, che una rinuncia totale, da parte dell’avvocato, alle proprie competenze, qualora la medesima rivesta il carattere della continuità o non sia ricollegabile ad un’autonoma causa di liberalità, in relazione a motivi etici o sociali meritevoli di tutela, possa ritenersi invalida e fonte di responsabilità di natura deontologica. Tanto più, poi, se la previsione della suddetta rinuncia, trovando ragione nell’interesse economico del professionista di consentire ai clienti un risparmio delle spese legali a fronte del vantaggio derivantegli dal prevedibile affidamento di pratiche future con preferenza e in danno di altri colleghi, finisca per dar luogo, attraverso la indebita derogabilità degli onorari minimi tariffari, ad ipotesi di procacciamento di clientela, con situazioni di anomala concorrenzialità tra gli iscritti.

    In definitiva, ove particolari ragioni suggeriscano all’avvocato di rinunciare al compenso o anche solo di ridurre i minimi di tariffa, sarà buona norma che egli si rivolga al Consiglio dell’ordine di appartenenza, cui per legge spetta di valutare le situazioni concrete sottoposte al suo esame, per avere, caso per caso, un parere preventivo al riguardo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2005, n. 81

  • Si chiede di sapere (da parte del COA di Forlì) se si ritenga legittima l’interpretazione dell’art. 130 t.u., in rapporto all’art. 82 t.u., secondo la quale il massimo liquidabile sia da determinarsi applicando prima l’art. 82, che prevede tale massimo nel medio fra il minimo e il massimo di tariffa, e successivamente l’art. 130, con la riduzione a metà di tali importi, quando l’applicazione di tale interpretazione comporti la sostanziale violazione dei minimi tariffari sia in ordine alle procuratorie che in ordine agli onorari.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta fatta pervenire per iscritto dal relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Ritiene la Commissione che la scelta operata dal legislatore del patrocinio a spese dello Stato, pur se ispirata a un evidente criterio di contenimento della spesa pubblica, non si sottragga a censura dal momento che l’attività di assistenza di una parte ammessa al gratuito patrocinio comporta, per l’avvocato, l’onere di lavorare con un compenso inferiore ai minimi tariffari che, per norma (cfr. art. 4 DM 127/2004), sono “inderogabili”. Ciò che, in circostanze normali, comporterebbe infrazione a ben precisi canoni deontologici, passibile di sanzione disciplinare.
    Se, poi, a ciò si aggiunge che l’art. 130 t.u. cit. – secondo cui “gli importi spettanti al difensore….sono ridotti della metà” – si applica solo ai processi civili e non già a quelli penali, ne viene un’evidente diversità delle modalità di liquidazione degli onorari nel caso di prestazione di attività difensiva in ambito penale (per il quale gli onorari corrispondono ai valori medi di tariffa) ovvero in ambito civile (ove, invece, gli onorari corrispondono ai valori medi di tariffa, ridotti alla metà).
    Circostanza, questa, anche a tacere di altri pur numerosi rilievi che potrebbero muoversi alla legittimità della normativa in rassegna, che determina un’evidente quanto iniqua disparità di trattamento, difficilmente armonizzabile con il principio di uguaglianza”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 10 marzo 2005, n. 8

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo

    Trattasi di n. 2 quesiti (il quesito sub 2 è assorbito dal quesito sub 1): 1) due difensori che hanno prestato congiuntamente patrocinio possono presentare due parcelle disgiuntamente? 2) e 3) esiste un limite alla facoltà del pubblico dipendente di nominare difensori per un procedimento penale?
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    1) l’art. 7 del tit. II delle disposizioni generali della tariffa (d.m. 5 ott. 1994, n. 585) dispone che “nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato”. Si deve quindi rispondere affermativamente al primo quesito, fermo restando che la richiesta di rimborso alla P.A. impone, anche nella quantificazione, un’altra e non proposta valutazione giuridica;
    2) e 3) l’imputato ha diritto a non più di due difensori, ai sensi dell’art. 96 cpp.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 134

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento – Compenso manifestamente sproporzionato – Illecito deontologico – Sussistenza – Assenza di dolo – Irrilevanza

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione dell’art. 43 c.d., l’avvocato che pretenda, quale corrispettivo per le prestazioni rese in favore del proprio cliente un compenso manifestamente sproporzionato ed ingiustificato in relazione alla qualità ed alla quantità dell’attività in concreto svolta. Ai fini della esclusione della responsabilità, peraltro, alcun rilievo assume l’invocata assenza di dolo, essendo sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare la mera volontarietà e consapevolezza della condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 26 settembre 2008)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BORSACCHI), sentenza del 3 ottobre 2011, n. 152