Tag: cdf (nuovo) art. 41

  • La ratio dell’art. 41 nuovo codice deontologico

    La ratio dell’art. 41 ncdf, già art. 27 cdf (secondo cui l’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è quella di riconoscere all’Avvocato la funzione di esclusivo referente del proprio assistito, al fine di preservarlo da eventuali comportamenti inappropriati e sleali della controparte.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 29 aprile 2017, n. 49

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241.

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 12

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61.

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61.

  • La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega

    L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 11 giugno 2016, n. 157

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Orsoni), sentenza del 21 settembre 2007, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Grimaldi), sentenza del 20 maggio 2004, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Testa), sentenza del 23 aprile 2004, n. 84.

  • La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega

    L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 107

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Orsoni), sentenza del 21 settembre 2007, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Grimaldi), sentenza del 20 maggio 2004, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Testa), sentenza del 23 aprile 2004, n. 84.

  • L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 79

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60.

  • L’intimazione a transigere non deroga all’obbligo di corrispondere (esclusivamente) con il collega

    L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf), tra i quali ultimi non rientra la richiesta di transigere la vertenza a pena, altrimenti, di gravi conseguenze (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto direttamente alla controparte paventandole gravi conseguenze economiche a suo carico qualora non avesse conciliato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi esattamente in termini.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Orsoni), sentenza del 21 settembre 2007, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Grimaldi), sentenza del 20 maggio 2004, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Testa), sentenza del 23 aprile 2004, n. 84.

  • Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a transigere

    Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in violazione del divieto di cui all’art. 41 ncdf (già art. 27 cdf), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a transigere la controversia (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto direttamente alla propria controparte, in una controversia che lo vedeva personalmente coinvolto, intimandole di rinunciare al proprio credito nei suoi confronti a pena, altrimenti, di gravi conseguenze economiche. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241

  • La ratio dell’art. 41 nuovo codice deontologico

    La ratio dell’art. 41 ncdf, già art. 27 cdf (secondo cui l’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è quella di riconoscere all’Avvocato la funzione di esclusivo referente del proprio assistito, al fine di preservarlo da eventuali comportamenti inappropriati e sleali della controparte.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241

  • L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61.