L’intimazione a transigere non deroga all’obbligo di corrispondere (esclusivamente) con il collega

L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →), tra i quali ultimi non rientra la richiesta di transigere la vertenza a pena, altrimenti, di gravi conseguenze (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto direttamente alla controparte paventandole gravi conseguenze economiche a suo carico qualora non avesse conciliato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241

NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi esattamente in termini.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Orsoni), sentenza del 21 settembre 2007, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Grimaldi), sentenza del 20 maggio 2004, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Testa), sentenza del 23 aprile 2004, n. 84.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 09 Luglio 2014 (censura)