Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ricavarne una possibile notorietà, offra assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto ai familiari delle vittime di un crimine molto noto ai mass-media, proponendosi come legale per la costituzione di parte civile, che -in caso di effettivo conferimento dell’incarico professionale- sarebbe stata totalmente gratuita. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Tag: cdf (nuovo) art. 37
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Vietato stabilire la sede dello studio legale presso un’associazione di categoria
Vìola l’art. 37 ncdf (già, 19 cdf) l’avvocato presso il cui studio legale sia ubicata una associazione di categoria, così ponendo in essere le condizioni di potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell’effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici (Nel caso di specie, il professionista dichiarava ad un organo di stampa di poter far ottenere ai propri assistiti una tutela legale completamente gratuita grazie ad una convenzione stipulata con un’associazione di consumatori, la cui sede provinciale aveva come indirizzo e fax quelli dello studio del professionista stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 46, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170, nonché CNF n. 137/2008. -
Illecito deontologico tentato e consumato
In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante (Nella specie trattavasi di accaparramento della clientela).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, con nota del 13 marzo 2014, ha richiesto parere in relazione alla coerenza deontologica della condotta di un professionista che “offra o svolga, gratuitamente o con compenso, la propria attività di consulenza professionale presso Comuni, Enti, Associazioni ecc. a favore di loro iscritti o a favore di qualsiasi soggetto”; a completamento del quesito il Consiglio rimettente pone, inoltre, la questione della legittimità dell’operato dell’avvocato, allorché i beneficiari delle sopra indicate prestazioni gli conferiscano successivi e diretti incarichi.
Il quesito pare riferito, pur nella sua sintetica formulazione, a prestazioni professionali svolte presso enti in favore di soggetti che fruiscono di un servizio da questi ultimo approntato a favore di associati o altre categorie che l’ente medesimo si proponga di tutelare.
Osserva la Commissione che il quesito implica diverse situazioni di fatto rispetto alle quali possa esplicarsi la condotta professionale dell’avvocato; mentre, infatti, appare concettualmente nitido il riferimento all’attività svolta presso “enti” o “associazioni”, più problematico si presenta quello ai “Comuni” nel cui ambito di organizzazione pubblicistica risulta evidentemente complesso inquadrare un servizio, in senso lato, di consulenza o di assistenza a beneficio di terzi (attività che esula dalle finalità istituzionali dell’ente locale), che presupporrebbe atti di preposizione adottati in conformità delle norme di funzionamento degli enti pubblici.
Le questioni oggetto del quesito sono state esaminate nei pareri 3 ottobre 2001 e 16 luglio 2010 n. 33 le cui conclusioni la Commissione ritiene tuttora attuali, sia nella prospettazione della problematicità di risposte generali (inidonee a delineare i criteri distintivi di condotte, più o meno sfumate, deontologicamente incompatibili) sia nel richiamo del limes costituito dal divieto di accaparramento della clientela; tale principio mantiene il suo disvalore, pure se adeguato alla evoluzione della sensibilità della società e della comunità professionale.
L’attività di acquisizione della clientela va considerata lecita – tanto più in relazione all’ordinamento comunitario ed all’enfasi interpretativa attualmente data all’aspetto organizzativo e concorrenziale dell’esercizio professionale – con il solo limite del disvalore deontologico implicato dai mezzi, a tale fine, in concreto utilizzati, i quali non devono consistere negli strumenti tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19 del Codice deontologico forense.
D’altro canto, il quesito proposto dal Consiglio rimettente non offre elementi di fatto utili al concreto discernimento della legittimità, o meno, della condotta professionale.
La Commissione può, quindi, solo delineare i sopra richiamati indici in base ai quali potranno essere, caso per caso, confrontate le condotte riscontrate in fatto.Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 75
Quesito n. 386, COA di Piacenza
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Rubrica giornalistica e accaparramento di clientela
L’avvocato che curi una rubrica giornalistica non può indicare in calce alla stessa i recapiti del proprio studio al fine dell’invio diretto della corrispondenza, in quanto ciò costituisce potenziale strumento di accaparramento o sviamento della clientela e deve perciò considerarsi strumento non conforme alla dignità e al decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83
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Vietato stabilire la sede dello studio legale presso un’associazione di categoria
Viola l’art. 19 CDF l’avvocato presso il cui studio legale sia ubicata una associazione di categoria, così ponendo in essere le condizioni di potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell’effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 46
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170, nonché CNF n. 137/2008. -
Vietato ingenerare confusione tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”
L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l’affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l’ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario (Nel caso di specie, in un’intervista pubblicata da un quotidiano, l’incolpato aveva dichiarato “il mio studio è specializzato in responsabilità medica ed ospedaliera, famiglia, casa e contratti, infortunistica stradale, consulenza alle aziende, immigrazione, recupero credito e consulenza bancaria”, senza tuttavia essere in possesso dei relativi diplomi universitari, ed invocando l’uso atecnico del termine “specializzato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
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I limiti alla “pubblicità” informativa
Il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, conv. con L. n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, divieti anche parziali di svolgere pubblicità informativa. Sennonchè diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non devono assumere i connotati della “pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa”, né possono ledere la dignità e al decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano illecito disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva esposto sulla facciata esterna del proprio studio legale una targa recante la dicitura “Studio legale – paghi solo in caso di vittoria”, ma in realtà era previsto il pagamento di somme, anche se a titolo di rimborsi spese, peraltro non predeterminate e non verificabili da alcuno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass., s.u., 18 novembre 2010, n. 23287. -
Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante
Non comporta alcuna violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 48. -
L’accaparramento di clientela attraverso internet: l’offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico
Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (Nel caso di specie, dopo aver elogiato -anche comparativamente- le qualità del proprio studio, l’avvocato offriva le proprie prestazioni professionali ad un “costo poco più che simbolico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi due).