Tag: cdf (nuovo) art. 37

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità e di accaparramento della clientela – Manifestazione pubblica delle proprie qualità personali e della propria attività – Illecito deontologico – Non sussiste.

    Non ricorre l’ipotesi di accaparramento di clientela o di pubblicità quando la condotta del professionista sia discreta e prudente e comunque non tesa ad indecorosa pubblicità o esaltazione di propri meriti ai fini di acquisizione di clientela. (Nella fattispecie, riconosciuta la liceità del progetto-pilota «accesso dei consumatori alla giustizia», è stata affermata la correttezza dell’attività svolta per dare adeguata pubblicità alla iniziativa). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Forlì, 10 marzo 1993).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 30 maggio 1994, n. 43

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela – Tentativo di procacciarsi clienti – Avvertimento.

    Viene meno al dovere di correttezza professionale e viola il divieto di accaparramento di clientela, l’avvocato che vanta di poter concludere in breve tempo, grazie alle sue conoscenze, una pratica, pur sapendo che della questione era già stato incaricato un altro avvocato; sollecita per il tramite del telefono l’acquisizione di un incarico qualificando il proprio studio come un ufficio di recupero sinistri, specializzato nel settore (nella specie, vista la giovane età e l’inesperienza dell’incolpato è stata ritenuta equa la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Perugia, 27 giugno 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. La Volpe), sentenza del 27 luglio 1993, n. 101

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela – Precedenti procedimenti disciplinari – Circostanza aggravante – Sospensione.

    Accettare, se non addirittura sollecitare, il procacciamento di clienti e nascondere a questi gli effettivi termini economici di definizione delle vertenze trattate, è un comportamento che non si addice ai principi di moralità, decoro e dignità cui il professionista forense deve attenersi ed improntare la propria attività. Nella fattispecie, in considerazione del fatto che il comportamento censurato aveva creato anche danni economici alle parti assistite e che l’interessato aveva già riportato per precedenti trasgressioni le sanzioni dell’avvertimento e della censura, è stata inflitta la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi. (Rigetta ricorso contro decreto Consiglio dell’Ordine Bari, 20 dicembre 1980).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. De Palma), decisione del 20 luglio 1989, n. 116

  • Art. 19 – Divieto di accaparramento di clientela.

    E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.
    I. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
    II. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
    III. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
    IV. E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.