Tag: cdf (nuovo) art. 33

  • La mancata restituzione di quanto ricevuto in deposito fiduciario

    La mancata restituzione di denaro o documentazione ricevuta in deposito fiduciario costituisce illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021

  • La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della causa

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d. (ora, rispettivamente, 26, 27 e 33 ncdf). Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente, (art. 35 Cod. Deont. Forense, ora 11 ncdf) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 250 del 28 dicembre 2020

  • L’Avvocato non ha il diritto di ritenzione (degli originali) degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi

    Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 155 del 5 agosto 2020

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 12, 26 n. 3 e 27 n. 6 CDF (essendo venuto meno al dovere di lealtà, correttezza, diligenza e fedeltà) l’avvocato che omette, senza giustificato motivo, di adempiere al mandato professionale, venendo altresì meno all’obbligo di informazione al cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Calabrese, rel. Calabrese), decisione n. 4 del 20 gennaio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DODICI MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    1) Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico), di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza e competenza (artt. 10, 12, 14 Codice Deontologico); il rapporto di fiducia ed accettazione dell’incarico (art. 11 Codice Deontologico); il dovere di informazione (art. 27 Codice Deontologico); di adempimento del mandato (art. 26 n. 3 Codice Deontologico); l’obbligo di restituzione dei documenti (art. 33 Codice Deontologico), l’avvocato che avendo ottenuto mandato al fine di promuovere un giudizio (nella specie, una causa civile per risarcimento dei danni da sinistro stradale), non risulta aver adempiuto al mandato conferitogli, pur comunicando all’esponente la pendenza della causa innanzi al Tribunale;
    2) Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico vigente), di fedeltà (art. 10 Codice Deontologico vigente); di adempimento del mandato (art. 26 comma 3 Codice Deontologico vigente) e di rinuncia al mandato (art. 32 Codice Deontologico) l’avvocato che avendo ottenuto mandato a difensore di fiducia in un procedimento penale, senza giustificato motivo non presenzia alle udienze (nella specie, tre) e non rinuncia correttamente al mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 60 del 20 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI NOVE MESI

  • La mancata restituzione della documentazione al cliente e l’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti

    Vìola i propri doveri l’avvocato che a seguito di revoca del mandato e nonostante esplicita richiesta non consegni al cliente tutta la documentazione, non fornisce nota dettagliata delle prestazioni eseguite relative ad una fattura emessa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Stella), decisione n. 62 del 16 luglio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’inadempimento al mandato professionale e le mancate o false informazioni al cliente

    Viola gli artt. 9, 12, 26, 27 e 33 l’avvocato che deposita tardivamente un ricorso al TAR e poi tace l’esito negativo, affermando anzi di avere proposto appello nei confronti di tale sentenza e che il Consiglio di Stato aveva rimesso le parti dinanzi al TAR, in accoglimento dell’impugnazione; per avere poi asserito che il TAR aveva accolto l’originario ricorso e consegnato due pagine di un dispositivo di accoglimento di un ricorso avente un diverso oggetto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Borghesi), decisione n. 75 del 14 ottobre 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti e l’inadempimento al mandato nonché al connesso dovere di informazione e di restituzione dei documenti

    1) vìola l’art. 26, 3 comma del nuovo Codice Deontologico (già art. 38 del Codice Deontologico previgente) e l’art. 27 del nuovo Codice Deontologico (già art. 38 e 40 del Codice Deontologico previgente), l’avvocato che non compie gli atti inerenti il ricevuto mandato, per non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi del proprio assistito e per non aver informato il proprio assistito, quando richiesto, sullo svolgimento del mandato affidatogli;
    2) vìola l’art. 33 del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 42 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che non restituisce alla parte, nonostante ripetute richieste dello stesso anche formalizzate a mezzo del suo successivo difensore, la documentazione da questo ricevuta per l’espletamento del mandato;
    3) vìola gli artt. 16, 1 comma, e 29, 3 comma, del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 15 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che non emette il documento fiscale relativo al pagamento di un acconto ricevuto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Zauli), decisione n. 6 del 16 febbraio 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

  • Radiazione per l’avvocato che compromette, in modo grave e reiterato, il rapporto di fiducia col cliente

    A) vìola i doveri di diligenza (art. 8 CDF 1991), di corretto adempimento del mandato (art. 38 CDF 1997) e di informazione (art. 40 CDF 1997), l’avvocato che omette di presenziare all’udienza di discussione della causa affidatagli, di informare il cliente dell’esito della controversia, suggerendogli poi di non ritirare una notifica a lui inoltrata personalmente, così esponendolo a subire gli atti esecutivi conseguenti al passaggio in giudicato della sentenza; infine, di essersi poi reso irreperibile, in tale modo pregiudicando gli interessi del cliente.
    B) vìola i doveri di adempimento del mandato professionale ricevuto (art. 26 CDF), l’avvocato che, avendo ricevuto mandato di presentare istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. di un pignoramento, depositava solo parte (un quinto) della somma consegnatagli a tale fine dal cliente, insufficiente per l’accoglimento dell’istanza, e per non aver provveduto alla notifica della medesima ai creditori nei termini prescritti, così determinandone il rigetto, con conseguente pregiudizio per il cliente;
    C) vìola l’art. 30 CDF l’avvocato che trattiene parte della somma consegnatagli dal cliente, anziché versarla in Cancelleria all’atto della presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pagliarani), decisione n. 23 del 22 gennaio 2018

    Sanzione: RADIAZIONE

  • GIUDIZI DISCIPLINARI – AZIONE DISCIPLINARE – PRESCRIZIONE – Somma contante versata dal cliente al legale in deposito fiduciario – Mancata restituzione – Sollecito del cliente – Negazione dell’avvocato della ricezione della somma – Illecito permanente – Configurabilità – Conseguenze in tema di prescrizione.

    La condotta del legale che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario configura un illecito permanente, in relazione al quale il momento in cui cessa la permanenza coincide con quello dell’indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista, sollecitato alla restituzione, nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, a cui è equiparabile la negazione di averla ricevuta, sicché è da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione dell’illecito, in applicazione analogica dell’art. 158 c.p. (massima uff.).

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020