Nell’esercizio di attività professionale all’estero, l’avvocato italiano deve rispettare il codice deontologico interno nonché quello del paese in cui viene svolta l’attività (art. 3 ncdf), giacché non sarebbe compatibile né coerente con il ruolo dell’avvocato e con l’altezza del ministero professionale svolto, configurare una competenza disciplinare limitata territorialmente ai confini della Repubblica Italiana, giacché la violazione di doveri fondamentali per l’esercizio della professione forense non perde o acquista connotazione e rilevanza negativa sotto il profilo deontologico in ragione del locus commissi delicti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 9287 del 09 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.