Pone in essere un comportamento contrario all’obbligo nascente dall’art. 27 del codice deontologico, il professionista che faccia notificare copia semplice della sentenza direttamente alle controparti costituite e non al Collega che le rappresenti, giacché, trattandosi di copia semplice priva di ogni valenza giuridica processuale e/o negoziale, la notifica ha natura di normale comunicazione epistolare, che, come tale, deve essere indirizzata al Collega per l’obbligo di cui al ridetto art. 27.
Tag: cdf (prev.) art. 27
-
L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.
-
Doveri di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza – Corrispondenza intrattenuta direttamente con le controparti – Preventivo consenso del collega avversario – Particolarità del caso ex art. 27, can. I, c.d.f. – Violazione – Esclusione
Deve ritenersi probo sul piano disciplinare l’operato del legale che richieda preventivamente al collega avversario di poter contattare la controparte, allo scopo di intercedere presso costei e di evitare conseguentemente una seconda controversia giudiziale motivandone le ragioni giuridiche. Va pertanto esclusa la violazione dell’art. 27, canone I, c.d., che consente di scrivere direttamente alla parte in “casi particolari, per richiedere determinati comportamenti”, quando comunque, come nella specie, sia inviata copia della missiva anche al collega. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 26 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 203
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto con i colleghi – Definizione transattiva della lite direttamente con la controparte – Illecito disciplinare – Sussistenza
Viola l’art. 27 c.d.f. ed i principi deontologici di lealtà e correttezza il professionista il quale, prendendo direttamente accordi con la controparte assistita da un avvocato, tratti e definisca la transazione della lite tra essi pendente, per di più approfittando delle circostanze di tempo e luogo date dall’imminente esecuzione del pignoramento nei confronti della stessa controparte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 3 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, integrante gli estremi della violazione dell’art. 27 c.d.f. e meritevole della sanzione dell’avvertimento, l’avvocato che accetti l’incarico professionale di assistere la propria segretaria (con la quale abbia peraltro una relazione) nel procedimento di separazione personale, invitando e ricevendo in studio il marito in assenza del suo legale al fine di ottenere il consenso alla separazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 aprile 2005).
-
Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Corrispondenza inviata direttamente alla controparte – Invio di copia al legale avversario – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che invii una lettera direttamente alla controparte mandandone una copia al legale avversario per sollecitare la stessa ad una condotta collaborativa. Il codice deontologico, infatti, nel sancire il divieto di corrispondenza prevede delle eccezioni relative all’ipotesi in cui il professionista debba richiedere alla controparte “particolari comportamenti o intimare messe in mora ed evitare trascrizioni o decadenze” e sempre peraltro a condizione che ne venga inviata una copia, per conoscenza, al legale avversario. (Nella specie il professionista è stato assolto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 9 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 122
-
Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di colleganza – Contatti diretti con la controparte – Intervenuta transazione tra le parti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 26 dicembre 2005, n. 152
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i terzi – Contatti diretti con la controparte – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che pur sapendo che la controparte era assistita da un difensore la contatti direttamente con l’intento, peraltro, di concludere con la stessa un accordo transattivo, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, che l’incontro abbia prodotto o meno i suoi effetti. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 19 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 20 maggio 2004, n. 137
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Contatti diretti con la controparte – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che contatti direttamente la controparte per proporgli una transazione. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 22 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TESTA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 84
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la controparte – Contatti diretti con la controparte – Espressioni sconvenienti ed offensive – Omesso pagamento di prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che contatti direttamente la controparte, usi ripetutamente espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi avversari e altresì non adempia al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GALATI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 65