Tag: cdf (prev.) art. 27

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Contatti diretti – Espressioni offensive e minacciose – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che contatti la controparte sul proprio cellulare e usi nei suoi confronti espressioni offensive e minacciose. (L’art. 27 c.d., infatti, prevede un’eccezione alla regola del divieto di prendere contatti diretti con la controparte nel caso in cui si debba “richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora, o evitare prescrizioni o decadenze” e riguarda solo contatti epistolari; non rientra, pertanto, nella previsione normativa la telefonata nella quale l’avvocato minacciava la controparte di “mandarla in galera per malversazione e falso in bilancio”. Nella specie e’ stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 19 febbraio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 13 maggio 2002, n. 59

  • Art. 27 – Obbligo di corrispondere con il collega.

    L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
    I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
    II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.