Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica, trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi. Rispetto all’inadempimento al mandato (art. 26 cdf), tale illecito (art. 27 cdf) è autonomo, anche da punto di vista del dies a quo prescrizionale ben potendo protarsi per tutta la durata del mandato quindi anche oltre la consumazione del predetto inadempimento che intendesse celare.
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Inadempimento al mandato e individuazione del dies a quo prescrizionale
L’inadempimento al mandato derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf) costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale avuto riguardo al momento in cui si conclude il mandato professionale ovvero l’attività stessa non possa più essere utilmente compiuta (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento al mandato per omessa impugnazione di un verbale sanitario di accertamento entro il termine semestrale di decadenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale nella data in cui è appunto spirato detto termine).
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 293/2024, CNF n. 242/2024, CNF n. 13/2023, CNF n. 10/2015, CNF n. 78/2013. -
Inadempimento al mandato: il mancato o tardivo compimento di un atto entro il relativo termine perentorio è deontologicamente rilevante fino a prova contraria
La tardiva o mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (ad es., appello, deposito di memoria, invio di messa in mora ai fini di evitare decadenze o prescrizioni, ecc.) ha rilievo deontologico ex art. 26 co. 3 cdf, giacché il vano decorso di un termine decadenziale deve essere considerato sempre alla stregua di grave trascuratezza degli interessi dei clienti, a meno che l’incolpato non dimostri l’intervento di circostanze fortuite ed eccezionali che abbiano impedito il tempestivo adempimento.
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L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato (art. 26 cdf) costituisce illecito permanente(1). In particolare, tale permanenza cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca(2). (Nella specie trattavasi di omessa costituzione in giudizio nella fase inibitoria in appello ex art- 283 cpc).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
NOTE:
(1) In senso conforme, CNF n. 137/2024, CNF n. 190/2023, CNF n. 101/2023, CNF n. 28/2023, CNF n. 31/2023, CNF n. 106/2022, CNF n. 99/2022, CNF n. 92/2022, CNF n. 34/2021 ,CNF n. 241/2020, CNF n. 201/2012, CNF n. 205/2006.
(2) In senso conforme, CNF n. 315/2024, CNF n. 276/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 241/2020. -
Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza
In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa.
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Prescrizione disciplinare: il mancato o tardivo compimento di un atto entro il relativo termine perentorio costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo
La tardiva o mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (ad es., appello, deposito di memoria, invio di messa in mora ai fini di evitare decadenze o prescrizioni, ecc.) ha rilievo deontologico quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Trattasi, in particolare, di illecito omissivo ad effetto istantaneo, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale avuto riguardo al momento in cui l’attività stessa non possa più essere utilmente compiuta (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento al mandato per omessa impugnazione della sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale dal giorno in cui era spirato il termine utile per proporre l’appello).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 293 del 5 luglio 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 242/2024, CNF n. 13/2023, CNF n. 10/2015, CNF n. 78/2013. -
Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdf) e ometta di fornire (veritiere) informazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf).
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L’inadempimento al mandato non è automatica fonte di responsabilità disciplinare
L’inadempimento al mandato non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “una non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita” (art. 26 cdf), sicché, in caso di mancanza di prove sufficienti su tale profilo, in virtù del principio del favor rei, l’insufficienza o contraddittorietà delle prove della violazione deontologica comporta il proscioglimento dell’incolpato cui non compete di dimostrare la propria innocenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 276 del 28 giugno 2024
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L’omesso o tardivo deposito di atti processuali
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in difetto di strategia difensiva d’accordo col cliente, ometta di depositare atti giudiziari nei termini processuali per non scusabile e rilevante trascuratezza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di depositare gli atti conclusivi di un giudizio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 262 del 14 giugno 2024
NOTA:
In senso conforme, per tutte, CNF n. 199/2020. -
Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello
Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 13 del 28 febbraio 2023.