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  • Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone

    Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 174 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Genova formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’assunzione dell’incarico di Garante comunale per i diritti dei detenuti. In particolare, richiamato il parere n. 30/2017, che aveva escluso l’incompatibilità pur richiamando l’importanza di osservare in ogni caso le norme deontologiche in materia di conflitto di interessi. Alla luce di ciò, chiede di sapere se – in particolare – l’esigenza di osservare tali norme si riferisca anche agli incarichi in essere al momento della nomina.

    Ferma restando la necessità di valutare in concreto l’effettiva incidenza dell’incarico sulla tenuta delle norme in materia di conflitto di interessi, si rileva che – in astratto – le ragioni e le esigenze che il parere n. 30/2017 pone alla base del richiamo alle norme in materia di conflitto di interesse – e segnatamente “la potenziale interferenza tra attività professionale e incarico (non professionale) di Garante, qualora entrambe abbiano ad essere svolte dalla medesima persona nei medesimi contesti e luoghi” – ben possono riferirsi anche agli incarichi in essere al momento della nomina.

    Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 61

  • Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone

    Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 167 del 11 ottobre 2022

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco richiede “se sia compatibile o meno con lo svolgimento del tirocinio professionale la nomina a Responsabile d’impatto di una STA, costituita come SRL Benefit, del praticante che svolge il tirocinio presso l’avvocato legale rappresentante (Amministratore Unico) della STA medesima” e, in particolare, se: “1) ferma restando la previsione di cui all’art. 41, comma 4 Legge n. 247/2012, che consente lo svolgimento del tirocinio in costanza di rapporto di lavoro subordinato (purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse), possa o meno valere anche per la fattispecie di cui si tratta il principio di cui al vostro parere n. 25/2017, a norma del quale trova applicazione anche all’iscrizione del praticante la disposizione di cui all’art. 18, lett. c) della citata Legge, rilevando pertanto, ai fini dell’eventuale incompatibilità, la titolarità o l’esercizio di poteri individuali di gestione; 2) sussista o meno incompatibilità – professionale e/o deontologica – tra il detto ruolo, assunto nell’interesse della STA e il rapporto di tirocinio, che lega il praticante al dominus legale rappresentante Amministratore Unico della stessa”.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, sono opportune alcune premesse.

    1. Innanzitutto, è noto che l’art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo una serie di regole volte a contemperare la forma societaria con l’attività legale e con il servizio di rilievo sociale sotteso al ruolo dell’avvocato. In particolare, la STA (anche a r.l. o p.a. unipersonale) è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense, che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale e la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.
    Per ciò che qui maggiormente interessa, la norma citata, tra l’altro, prevede che: – la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati; – i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; – i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Ne deriva che la funzione gestoria delle STA è propriamente appannaggio degli avvocati, sicché, nonostante si tratti di un’attività gestoria societaria, essa non è ricompresa nel regime di incompatibilità prescritto all’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 247 del 2012.

    2. Le Società Benefit, invece, la cui disciplina è stata introdotta in Italia con l’art. 1, commi 376 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono caratterizzate dalla circostanza che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (comma 376). Ferma la disciplina specifica ad esse applicabile, anche le Società Benefit possono essere costituite utilizzando uno dei tipi societari previsti dal codice civile.
    È indubbio, quindi, che in tali società l’interesse comune e lo scopo lucrativo ovvero mutualistico devono inevitabilmente contemperarsi e la disciplina si muove proprio in questa prospettiva, tra l’altro prevedendo, ai sensi del comma 380 dell’art. 1 citato, che la Società Benefit è tenuta ad individuare uno o più soggetti a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di “beneficio comune” (il cd. “responsabile d’impatto”). Ne deriva, per un verso, che il responsabile d’impatto può essere vuoi un componente dell’organo gestorio vuoi un dirigente o un soggetto esterno, e, per altro verso, che l’attività del responsabile d’impatto non è propriamente rivolta alla “anima lucrativa” della Società Benefit, bensì al perseguimento delle finalità sociali per il cui perseguimento la società pure opera.

    3. In ragione delle funzioni e delle caratteristiche innanzi dette, poi, è ben possibile – in assenza, peraltro, di disposizioni limitative – che una STA sia anche Società Benefit, nella misura in cui l’attività legale sia strutturalmente protesa anche ad obiettivo di “beneficio comune” (si pensi, ad esempio, alla possibilità di prevedere la destinazione di parte degli utili al fine di organizzare gratuitamente corsi e seminari nel campo del diritto). Peraltro, i concetti di giustizia e beneficio comune sono propriamente funzionali l’uno all’altro.

    4. Ciò posto, l’art. 41, comma 4, della Legge n. 247 del 2012, sancisce che “Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”; a fronte di tale disposizione, però, il CNF – con il parere n. 25 del 26 aprile 2017 – ha reputato che rimane ferma, anche durante lo svolgimento del tirocinio, il regime di incompatibilità prescritto dall’art. 18, comma 1, lett. c), della Legge n. 247 del 2012, di talché colui che presta il tirocinio legale ed è iscritto nel relativo albo non può avere poteri gestori all’interno di un’organizzazione societaria.
    A ciò, inoltre, si aggiunga che il CNF:
    – con precedente parere n. 28 del 24 maggio 2012 (sia pure con riferimento all’art. 3 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, a norma del quale l’esercizio della professione forense è incompatibile “con l’esercizio del commercio in nome proprio ed altrui”) ha avuto modo di evidenziare che “La ragione dell’incompatibilità discende quindi dall’assunzione di una carica sociale che comporta poteri di gestione e di rappresentanza essendo irrilevante la distinzione tra effettività dell’attività commerciale e titolarità della carica incompatibile posto che quest’ultima abilita comunque allo svolgimento ‹‹dell’esercizio del commercio››. La ratio dell’incompatibilità (che è quella di evitare i condizionamenti all’esercizio indipendente della professione…) verrebbe infatti elusa dalla potenziale idoneità della carica sociale a compromettere l’indipendenza dell’avvocato, assoggettandola alle dinamiche della concorrenza”;
    – da ultimo, con parere n. 67 del 2 novembre 2021 (e richiamando i pareri nn. 27/2017, 5/2012 e 47/2003), ha nuovamente specificato che “l’assenza di finalità lucrativa rende compatibile con l’esercizio della professione forense la partecipazione (ed eventualmente l’assunzione di cariche) in contesti associativi”.

    5. Ebbene, le superiori premesse dare riscontro al quesito posto dal COA nei seguenti termini:
    5.1. l’assunzione dell’incarico di responsabile di impatto di una STA Benefit è compatibile con lo svolgimento del tirocinio forense e con l’iscrizione nell’albo dei praticanti purché con modalità ed orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento del medesimo tirocinio e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Ed infatti, l’attività svolta da una STA Benefit è vuoi legale, vuoi rivolta al “beneficio comune”; ne deriva che il ruolo del responsabile di impatto di una STA Benefit certamente non si concretizza in un’attività gestoria a carattere commerciale. Pertanto, l’attività di responsabile d’impatto è da valutare nella prospettiva propria dei limiti previsti all’art. 41, comma 4, della Legge n. 247 del 2012 piuttosto che nell’ottica delle incompatibilità sancite all’art. 18, comma 1, lett. c) della medesima legge;
    5.2. parimenti, ove rispettati i presupposti indicati dal citato art. 41, comma 4, non sussistono incompatibilità – professionali e/o deontologiche – tra il ruolo di responsabile d’impatto assunto nell’interesse di una STA Benefit ed il rapporto di tirocinio che lega il praticante (responsabile d’impatto) al dominus, legale rappresentante Amministratore Unico della stessa. Insomma, tale rapporto non implica, di per sé ed in astratto, l’emersione di un conflitto di interessi; ed infatti, se è vero che la formula “benefit” è compatibile con il modello della STA, è altrettanto vero che i profili causali propri dell’uno e dell’altro modello si prestano ad essere convergenti (e, dunque, non conflittuali).

    Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 50

  • Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone

    Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Arena), sentenza n. 70 del 23 maggio 2022

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU, sentenza n. 22729 del 20 luglio 2022

  • Illecito assistere il convenuto ed il terzo chiamato in potenziale conflitto di interessi tra loro

    L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 42 del 29 aprile 2022

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 394 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 265.

  • Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone

    Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 42 del 29 aprile 2022

  • Ai fini del conflitto di interessi non è sufficiente la mera condivisione dei locali con il legale di controparte

    L’avvocato deve astenersi dall’accettare il mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 co. 5 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →). In particolare, a differenza del codice previgente (art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →), ove tale ultimo inciso mancava, ai fini dell’obbligo di astensione è ora necessaria una collaborazione continuativa e non occasionale tra i professionisti, la quale va provata “oltre ogni ragionevole dubbio” e non può quindi essere desunta da meri elementi presuntivi come l’uso comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettronica, trattandosi di risorse logistiche neutre – a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi al professionista che aveva assistito un soggetto convenuto in giudizio da un attore difeso da un avvocato che esercitava la professione nei suoi medesimi locali. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che -in base al principio accusatorio- ex actis non emergeva in modo certo che i due professionisti, oltre a condividere il locali di studio, collaborassero anche in maniera non occasionale, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la sanzione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 22 del 22 marzo 2022

  • Elezioni forensi e reclamo collettivo

    Il reclamo proponibile, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 28, comma 12, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all’albo, ed a carattere neutro – siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell’istante – prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l’interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico- rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l’ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall’altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all’azione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 13 del 16 marzo 2022