Tag: cdf (nuovo) art. 24

  • Conflitto di interessi ex art. 24 codice deontologico forense – Presupposti – Assistenza del medesimo difensore di una s.n.c. e di alcuni soci della stessa – Esclusione – Fondamento.

    Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, presuppone che il professionista abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo; ne consegue che, in virtù della distinta autonomia e capacità di una società personale rispetto a quella dei singoli soci, non integra l’illecito “de quo” la condotta dell’avvocato che ha dapprima svolto incarichi professionali in favore di una società in nome collettivo e, di seguito, difeso alcuni dei soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, esercitato, ai sensi dell’art. 2285 c.c., da un socio receduto. (massima uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8337 del 15 marzo 2022

  • La tendenziale tipicità dell’illecito disciplinare riguarda anche l’attività professionale in conflitto di interessi

    L’avvocato ha obbligo di astenersi dalla prestazione di attività professionale che possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente, ovvero interferire con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale, nella ricorrenza delle ipotesi di conflitto così tipizzabili, secondo il principio che deve connotare, per quanto possibile, la condotta delle norme di rilevanza disciplinare, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, ult. parte L. 247/2012: a) assunzione di un nuovo mandato che determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente; b) conoscenza degli affari di una parte che possa favorire ingiustamente un altro assistito o cliente, pregiudicando il primo; c) adempimento di un precedente mandato che limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Patti), SS.UU, sentenza n. 11675 del 11 aprile 2022

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Stoppani), sentenza n. 245 del 29 dicembre 2021

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 243 del 29 dicembre 2021

  • Incarico in favore della società di persone nonché di soci in posizione contrapposta

    Alla luce dei principi civilistici in tema di società personali (le quali, pur prive di personalità giuridica, sono soggetti di diritto distinti dai propri soci), deve escludersi la violazione dell’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (conflitto di interessi) per l’avvocato che assuma incarichi nell’interesse della società nonché di soci della stessa in posizione contrapposta.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8337 del 15 marzo 2022

  • Il COA di Ivrea formula quesito in merito alla sussistenza di conflitto di interessi per l’avvocato che, dopo aver assistito una società di persone in attività di recupero crediti assuma la difesa di un socio nella pratica di cessione quote ad altro socio nonché per la valutazione della sussistenza di un’eventuale giusta causa di scioglimento della società medesima.

    Come chiarito dal Consiglio nazionale forense con sentenza n. 121 del 11 giugno 2021 la società di persone “è priva di personalità giuridica e i soci sono solidalmente e potenzialmente responsabili per le obbligazioni della medesima, sicché un incarico assunto nell’interesse della società stessa è automaticamente relativo anche a un interesse dei singoli soci, indipendentemente dal profilo dell’autonoma capacità processuale della società stessa, con tutto ciò che consegue in materia di configurazione della fattispecie di conflitto di interesse, che si incentra su un criterio di carattere anzitutto sostanziale e non solo meramente formale” (sulla nozione di conflitto di interessi, v. anche Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 16 luglio 2019).
    Ne consegue che, in un caso come quello dedotto dal quesito – e ferma restando la concreta valutazione della fattispecie, riservata al prudente apprezzamento del COA – la circostanza che l’avvocato abbia già svolto incarichi per conto della società di persone gli impedisce di assumere la difesa del singolo socio, tanto più se in controversia attinente alla vita della società medesima.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 11 del 4 febbraio 2022

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021

  • Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone

    Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021

  • Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale

    L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021

  • Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale

    L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 121 del 11 giugno 2021