Tag: cdf (nuovo) art. 24

  • I limiti alle azioni contro ex clienti dei colleghi di studio

    Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, all’art. 68 cdf (che riguarda i limiti alla “Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) si applica l’art. 24 co 5 cdf (che estende il conflitto di interessi e quindi il dovere di astensione anche agli “avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”). (Nel caso di specie trattavasi di controversia familiare con minori).

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024

  • La nozione di conflitto di interessi comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito

    Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente codice deontologico forense, non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto anche solo potenziale.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024

  • Il conflitto di interessi dell’avvocato nelle controversie familiari che coinvolgono minori

    L’altissimo rilievo dei valori in gioco, sia avuto riguardo ai diritti assoluti personalissimi in contesa, che all’esigenza di rendere piena ed effettiva tutela ai soggetti della famiglia notoriamente più vulnerabili, quali, appunto i minorenni che di essa fanno parte, impone estrema cautela nell’assicurare che l’avvocato che assiste una delle parti non versi in una situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024

  • Il COA di Trani chiede di sapere: “1) Se il Curatore speciale che nell’interesse del minore presenti l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti civili, sia tenuto ad allegare l’autocertificazione reddituale di cui all’art. 79, comma 1, lett. c) DPR 30/5/2002 n. 115. 2) In caso di risposta affermativa al primo quesito, chiede di sapere: 2.1) Se il Curatore speciale del minore, accertato il conflitto di interesse con i genitori (i cui redditi, pertanto, non sono presi in considerazione), abbia l’obbligo di autocertificare solo il reddito del minore o anche quello degli altri componenti della famiglia; 2.2) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato temporaneamente collocato in affidamento etero familiare, abbia l’obbligo di autocertificare il reddito degli affidatari, i quali, a differenza dei genitori, non versano in conflitto di interessi con il minore; 2.3) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato affidato a un centro di accoglienza per minori, senza aver mutato la residenza anagrafica, abbia l’obbligo di autocertificare il solo reddito del minore.”

    La risposta al quesito è resa nei termini seguenti.

    1. L’art 76 del d.P.R. n. 115/2002 impone che ai fini della valutazione dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si debba verificare se il reddito cumulativo dei membri risultanti nello stato di famiglia non superi la soglia di legge stabilita (oggi € 12.838,01).
      Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che nel caso in cui si verta in giudizi aventi ad oggetto diritti della personalità si terrà conto del solo reddito del richiedente ed inoltre che nel caso in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare, non si debba tenere conto del reddito di questi ultimi.
    2. Nel caso del curatore speciale del minore che si costituisca in giudizio ex art. 86 c.p.c. e sia iscritto nei relativi elenchi, se ne desume pertanto che:
      1) lo stesso possa formulare istanza di ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato quando il minore stesso non abbia un reddito proprio superiore al limite di soglia e: a) non debbano essere considerati i redditi degli altri componenti del nucleo familiare (vuoi perché sussista conflitto, vuoi perché si verta in materia di diritti personalissimi); b) i redditi dei familiari conviventi non superino la soglia;
      In particolare, dovrà tenersi conto del solo reddito del minore (a prescindere, cioè, dalla verifica dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare): a) nei casi in cui il giudizio in cui il curatore si costituisce verta in temi di diritti della personalità o personalissimi (per esempio stato civile, rettificazione di attribuzione di sesso, diritto al nome, tutela della immagine), così come b) quando tutti i componenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia siano da ritenersi o effettivamente siano in conflitto – anche solo potenziale – con gli interessi del minore tutelati nel giudizio in cui il curatore debba costituirsi (per esempio nei giudizi di separazione o divorzio dei genitori, ovvero in controversie che riguardino i nuovi compagni dei genitori, i fratelli o anche i nonni).
      Viceversa, l’istanza di ammissione non potrà essere presentata (e/o il minore non sarà ammissibile al patrocinio a spese dello Stato) se: 1) abbia un reddito proprio superiore ad €12.838,01 ovvero 2) nello stato di famiglia risultino inseriti soggetti con reddito superiore non in conflitto – anche potenziale – con il minore in giudizio o se 3) la controversia non verta in materia di diritti della personalità o personalissimi del minore.
    3. Problemi peculiari si pongono, al riguardo, quando il minore sia collocato in affidamento etero-familiare ovvero collocato in comunità, ma ancora iscritto nello stato di famiglia di origine o ancora quando, nello stato di famiglia, vi siano soggetti terzi estranei al giudizio. In tutti e tre questi casi pare doversi escludere qualunque rilevanza del reddito di soggetti ulteriori, non familiari e, nel caso del collocamento in comunità, pare essere in re ipsa l’irrilevanza del reddito dei genitori. In questi termini è resa, pertanto, la risposta ai quesiti sub 2.2 e 2.3.
    4. In tutti gli altri casi, il problema che si pone – per l’avvocato nominato curatore del minore – riguarda piuttosto la sussistenza in capo al medesimo di un obbligo di certificazione del reddito del minore.
      Sul punto si registra una notevole disparità di prassi: in alcuni casi si richiede l’autocertificazione al curatore, in altri casi si richiede invece che l’avvocato esibisca una dichiarazione dei genitori che attesti l’assenza di reddito proprio del minore. Ciò, evidentemente, pone problemi nel caso di conflitto tra il minore e i genitori.
    5. Pertanto, al fine di rispondere ai quesiti di cui ai punti 1 e 2.1 si osserva quanto segue. Il discrimine – in tutto il complesso di fattispecie sopra evocate – è dato dal possesso o meno, da parte del minore, di un proprio reddito, sovra o sotto-soglia e dalla presenza o meno di una situazione di conflitto: dalla diversa combinazione di questi fattori discende la risposta ai quesiti.
      Con precisione maggiore, una vera e propria necessità di certificare pare sussistere solo nel caso di reddito proprio sotto-soglia e di conflitto con i familiari conviventi in quanto, nel caso opposto (reddito proprio sovra-soglia), l’avvocato curatore dovrebbe limitarsi a non presentare l’istanza di ammissione, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di conflitto (non è infatti necessario, in ogni caso, considerare il reddito dei familiari conviventi); e, nel caso di reddito proprio sotto-soglia e assenza di conflitto, il reddito potrà essere certificato dai genitori e/o dai familiari conviventi e/o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
      Quando invece il minore non abbia reddito proprio, dovrebbe a rigore escludersi la necessità che l’avvocato certifichi il reddito dei familiari conviventi in tutte le ipotesi di conflitto e che quando – in assenza di conflitto – il reddito dei familiari conviventi superi la soglia non sussista a rigore la necessità di presentare istanza di ammissione.
      Il problema residua, invece, quando il minore non abbia reddito proprio e i familiari conviventi – in assenza di conflitto – abbiano un reddito sotto-soglia e permanga, dunque, la necessità di presentare l’istanza di ammissione.
      Le ipotesi rilevanti, in sintesi, si riducono pertanto alle seguenti:
      a) minore con reddito proprio sotto-soglia in situazione di conflitto con i familiari conviventi: in questo caso, l’avvocato ha necessità di presentare l’istanza di ammissione e deve poter attestare – anche auto-dichiarando – che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato;
      b) minore privo di reddito proprio e con reddito dei familiari conviventi sotto-soglia, in assenza di conflitto: in questo caso, la certificazione del reddito potrà provenire dai familiari;
      c) minore privo di reddito proprio e con reddito dei familiari conviventi (sovra- o sotto-soglia, in situazione di conflitto: questa è la situazione più problematica, in quanto la situazione di conflitto può rendere difficile ottenere la dichiarazione dei familiari conviventi. In questo caso, come già nel caso sub a), si deve ritenere che l’avvocato possa attestare – anche autodichiarando – che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Prevale infatti l’esistenza di un conflitto e la contestuale necessità di assicurare l’accesso del minore a una tutela giurisdizionale effettiva, anche attraverso il ricorso al patrocinio a spese dello Stato.
      Resta inteso che:
      1) le dichiarazioni dell’avvocato che attestano l’esistenza delle condizioni reddituali di cui all’articolo 76 del d.P.R. n. 115/2002 valgono ai soli fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e salva diversa valutazione da parte del COA procedente e/o del giudice chiamato a pronunciarsi;
      2) la certificazione del reddito non è necessaria quando si verta in materia di diritti personalissimi;
      3) l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve essere richiesta quando: a) il minore abbia un reddito proprio sovra-soglia; b) i familiari conviventi abbiano un reddito sovra-soglia e non vi sia conflitto; c) il minore abbia un reddito proprio sotto-soglia, i familiari conviventi abbiano un reddito sovra-soglia e non vi sia conflitto.
      Si precisa che tali ipotesi vengono formulate sulla base del diritto vigente e tenuto conto della grande disparità di prassi che si registra nel territorio nazionale. Esse non possono peraltro essere ritenute vincolanti, ma hanno valore di raccomandazione. Parimenti, non si può che auspicare che una modifica delle disposizioni rilevanti assicuri che – in ogni caso – quando viene nominato il curatore speciale del minore, venendo in rilievo un diritto della personalità o personalissimo del minore stesso, non vi sia necessità di considerare altri redditi (né, conseguentemente, di attestarne l’esistenza).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 24 maggio 2024

  • Controversie tra società e conflitto di interessi

    Non costituisce, di per sè, conflitto di interessi (art. 24 cdf) l’assunzione di un mandato difensivo conferito da una società per agire contro altra società, allorché l’avvocato sia difensore, in altre vertenze, di un soggetto (nella specie, persona fisica) socio di entrambe le società ed anche amministratore (nella specie, della seconda).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 77 del 13 marzo 2024

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8337 del 15 marzo 2022.

  • Prescrizione disciplinare e conflitto di interessi: l’illecito ha natura permanente

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie trattavasi di attività in conflitto di interessi ex art. 24 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 77 del 13 marzo 2024

  • La Provincia di Pistoia chiede di sapere se debbano applicarsi anche all’avvocato dipendente dell’ente pubblico le disposizioni della legge n. 247/12 e del Codice deontologico forense in materia di conflitto di interessi con il cliente, nella fattispecie di (unico) avvocato dipendente dell’ente che abbia instaurato nei confronti dell’ente medesimo – suo datore di lavoro e al tempo stesso cliente – una controversia ex art. 414 c.p.c.

    All’avvocato dipendente dell’ente pubblico – iscritto nell’Elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12 – si applicano tutte le norme in materia di ordinamento e deontologia professionale, ivi compreso – in linea di principio – l’articolo 24 del Codice deontologico forense, in materia di conflitto di interessi.
    Nel caso concreto, tuttavia, la previsione relativa al conflitto di interessi deve essere bilanciata tanto con il diritto inviolabile di difesa dell’avvocato dipendente nei confronti dell’ente datore di lavoro quanto con l’equivalente diritto dell’ente di potersi difendere in giudizio avvalendosi del proprio ufficio legale, nonché di proseguire giudizi eventualmente già avviati. Pertanto, l’eventuale sussistenza di conflitti di interesse non potrà essere valutata in astratto in relazione alla sola esistenza di una controversia di lavoro tra il dipendente dell’ente e l’ente medesimo, bensì in concreto e dunque con riferimento alle caratteristiche dell’oggetto del mandato di volta in volta conferendo o conferito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 10 del 19 aprile 2024

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 293 del 12 dicembre 2023

  • Illecito condizionare la transazione al fatto che controparte rinunci all’esposto disciplinare

    È deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che subordini l’accordo transattivo del proprio cliente alla rinuncia dell’esposto disciplinare ricevuto dalla controparte, trattandosi di accordo che non porterebbe alcun vantaggio alla sua cliente, ma solo all’avvocato, il quale nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (art. 24 co. 2 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 242 dell’8 novembre 2023

  • Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 241 dell’8 novembre 2023