Tag: cdf (nuovo) art. 24

  • Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024

  • L’incarico professionale contro il cliente di un Collega di Studio

    In base al combinato disposto dell’art. 24 co. 4 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (“Conflitto di interessi”) e dell’art. 68 co. 1 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”), l’avvocato può assumere un incarico contro una parte già assistita da un Collega di studio o con cui collabori in maniera non occasionale, solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del predetto rapporto professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 80/2015, CNF n. 157/1995. In arg. cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024, secondo cui il combinato disposto degli artt. 24 e 68 cdf si ricava da una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme stesse.

  • Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone

    Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024

  • Il conflitto d’interessi può essere anche solo potenziale

    Il conflitto d’interessi perseguito dall’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → va ravvisato in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale possa implicare, anche solo in via potenziale, il venire meno del rapporto fiduciario tra professionista e cliente, in quanto la predetta disposizione tutela l’imparzialità e l’indipendenza dell’avvocato e, dunque, anche la sola apparenza del conflitto, per il significato, anche sociale, che essa trasmette alla collettività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024

  • Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale

    L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 290 del 5 luglio 2024

  • Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: la rilevanza del conflitto di interessi

    Ai fini del divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →), la nozione di conflitto di interessi, rilevante ai sensi del complementare ex art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 290 del 5 luglio 2024

  • Ai fini del conflitto di interessi non è sufficiente la mera condivisione dei locali con il legale di controparte

    L’avvocato deve astenersi dall’accettare il mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 co. 5 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →). In particolare, a differenza del codice previgente (art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →), ove tale ultimo inciso mancava, ai fini dell’obbligo di astensione è ora necessaria una collaborazione continuativa e non occasionale tra i professionisti, la quale va provata “oltre ogni ragionevole dubbio” e non può quindi essere desunta da meri elementi presuntivi come l’uso comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettronica, trattandosi di risorse logistiche neutre – a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 279 del 28 giugno 2024

  • Elezioni forensi: il reclamo può essere proposto anche in forma collettiva

    Il reclamo proponibile, ai sensi dell’art. 28, comma 12, della L. n. 247 del 2012, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all’albo, ed a carattere neutro – siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell’istante – prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l’interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l’ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall’altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all’azione.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marotta), SS.UU., sentenza n. 23101 del 26 agosto 2024

  • Elezioni forensi: i componenti della Commissione elettorale in conflitto di interessi hanno l’obbligo di astenersi

    In tema di elezioni forensi, i componenti della Commissione elettorali in conflitto di interessi per via delle loro relazioni con alcuni dei candidati, hanno l’obbligo di renderlo noto ed astenersi dalla partecipazione al procedimento ed alla votazione dei relativi provvedimenti, giacché la partecipazione alle deliberazioni di un organo collegiale di un componente in conflitto di interessi oltre che configurare violazione delle norme legislative e regolamentari, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), incidendo conseguentemente sulla legittimità della intera procedura, senza che sia necessario impugnare previamente la delibera di nomina della Commissione elettorale, che infatti non produce un effetto lesivo immediato, costituendo atto endoprocedimentale, potendo, tale nomina, essere legittimamente impugnata nel momento in cui si esaurisce il procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato. In mancanza, l’inosservanza del dovere di astenersi in presenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che configurare un obbligo di legge, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), che inficia tutte le valutazioni espresse dall’organo nonché gli atti successivi che ivi trovano presupposto. La «portata immediatamente caducante rispetto agli atti successivamente adottati», che nei primi hanno il loro fondamento indefettibile, non necessita, peraltro, la proposizione di una impugnazione “ad hoc”, salvo che per far valere ipotetici vizi di illegittimità ad essi propri e non derivati. Invece, l’annullamento in parola non ha però effetti sugli atti precedenti e, segnatamente, sulla delibera di indizione delle elezioni del COA, sull’invito a presentare candidature e sulla conseguente presentazione delle stesse, la cui valutazione è demandata ad una Commissione in diversa composizione, che dovrà procedere ad una nuova valutazione di ammissibilità.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marotta), SS.UU., sentenza n. 23101 del 26 agosto 2024

  • Prescrizione disciplinare e conflitto di interessi: l’illecito ha natura permanente

    L’attività svolta dall’avvocato in conflitto di interessi (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) costituisce illecito permanente, sicché la prescrizione della relativa azione disciplinare decorre solo dalla cessazione della permanenza stessa, ossia dalla data di cessazione della condotta per rinuncia o revoca del mandato, ovvero per conclusione dell’incarico (nella specie, con la sentenza che definiva il giudizio).

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024