La sospensione cautelare, già sofferta ex art. 43 Rdl 1578/33, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.
NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale sentenze nn. 50/2001, 128/2003, 156/2004, n. 94/2010.