Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che eserciti la professione senza essere abilitato, utilizzi biglietti e carta intestata che indicando dopo la dicitura “studio legale” il nome del praticante stesso induca in errore il cliente sui titoli del professionista, così violando l’art. 21 c.d.l. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 7 ottobre 2005).
Tag: cdf (prev.) art. 21
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Attività in periodo di sospensione – Divieto di accaparramento di clientela – Utilizzazione di un intermediario – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga l’attività professionale nel periodo di applicazione della sanzione della sospensione e utilizzi un terzo intermediario per l’acquisizione di clientela. (Nella specie la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per anni uno nei confronti dell’avvocato che, nel periodo di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, svolgeva l’attività professionale temporaneamente interdetta e aveva affittato una stanza presso l’ufficio di un terzo che gli faceva da intermediario per la acquisizione di clienti). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 7 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 12 luglio 2004, n. 163
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Attività in periodo di sospensione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, che viola i doveri di correttezza e probità, l’avvocato che svolga attività professionale nel periodo di applicazione della sanzione della sospensione, a nulla rilevando che l’incarico gli fosse stato conferito prima della inflizione della sanzione medesima. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta e accoglie parzialmente i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 22 maggio 2001, n. 101
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Praticante avvocato – Esercizio di attività non consentita – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici il praticante avvocato che svolga attività giudiziale e defensionale pur non essendo abilitato all’esercizio professionale (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 274
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Attività in periodo di sospensione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, che viola i doveri di correttezza e probità, l’avvocato che svolga attività professionale nel periodo di applicazione della sanzione della sospensione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 17 maggio 2000, n. 37
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Superamento esame di abilitazione – Mancata iscrizione all’albo – Esercizio dell’attività professionale – Illecito deontologico – Sussiste.
Il provvedimento di iscrizione all’albo degli avvocati o procuratori ha natura di accertamento costitutivo di uno status professionale; pertanto il professionista non ancora formalmente iscritto all’albo, che eserciti attività preclusa, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante (nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. Verona, 17 gennaio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 22 aprile 1996, n. 62
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti – Sospensione.
Viene meno ai doveri deontologici l’avvocato che usi il titolo di Avvocato nella carta intestata del proprio studio, essendo iscritto soltanto all’albo dei procuratori legali, anche se presenti tutti i requisiti formali e sostanziali per aver diritto al titolo di avvocato e manchi solo la formale iscrizione. (Nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 9 dicembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 30 maggio 1994, n. 55
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti – Esercizio della professione legale senza esserne abilitato – Sospensione.
Il praticante che compia atti propri della professione legale come difensore e procuratore in giudizi promossi davanti ad un pretore, pur non essendo abilitato, viola i doveri di correttezza, probità e decoro professionale, ancorché tali atti siano stati compiuti senza dolo. (Nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione-interruzione della pratica per mesi due). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Livorno, 21 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 30 maggio 1994, n. 53
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti – Assunzione di incarichi professionali non consentiti al praticante procuratore – Sospensione.
Il praticante procuratore che firmi atti di citazione innanzi alla Corte di Appello con autentica della firma del mandato, anche se il patrocinio si svolge insieme con procuratore o avvocato; assuma difesa di parte civile in un procedimento penale innanzi ad una Pretura di un distretto di Corte d’Appello diverso da quello in cui il praticante è iscritto; assista in una separazione uno dei coniugi in occasione di comparizioni avanti al Presidente del Tribunale; usi timbri con l’indicazione procuratore legale quando, pur avendo conseguito l’idoneità, non ha ottenuto l’iscrizione al relativo albo, tiene un comportamento lesivo della dignità e del decoro professionale (nella fattispecie è stata ritenuta equa la sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 21 maggio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Montalto), sentenza del 11 giugno 1992, n. 72
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti – Rapporto con la parte assistita – Obbligo di informazione – Mancata prestazione di attività – Sospensione.
Il procuratore legale che abbia esercitato fuori distretto qualificandosi come avvocato nell’intestazione di un atto del procedimento, che abbia omesso di informare un cliente sull’attività svolta e che abbia omesso di compiere gli atti processuali per i quali aveva ricevuto espresso mandato, viola i principi di lealtà e correttezza e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 7 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 15 agosto 1992, n. 64