Tag: cdf (prev.) art. 21

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Illecito deontologico – Circostanze attenuanti – Censura. Il professionista, che pur non essendo abilitato al patrocinio, in quanto semplice praticante procuratore, proceda ugualmente a compiere attività difensiva preclusa, compromette con tale comportamento gli interessi del cliente e la dignità e correttezza proprie della classe forense.

    Il Consiglio nazionale forense, in considerazione dell’inesperienza del giovane professionista, della sua buona fede e del leale comportamento tenuto nel corso del giudizio disciplinare, ha ritenuto congruo applicare la sola sanzione della censura. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 16 luglio 1987).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Bellisari), decisione del 28 ottobre 1988, n. 57

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà e correttezza – Praticante avvocato – Esercizio di attività difensiva in mancanza di abilitazione – Rilevante disvalore – Arrt. 5, 6, 21 c.d.f. – Violazione – Sanzione – Misura

    Assume rilevante disvalore e configura evidenti e gravi violazioni di precetti contenuti nel codice deontologico (artt. 5 co. 1, 6 e 21) il comportamento dell’iscritto che abbia esercitato la professione di avvocato assumendo la difesa di persona offesa nel procedimento penale pur non rientrando tale attività nei limiti della propria abilitazione ex art. 8 comma 2, L.P., in quanto iscritto come praticante abilitato al patrocinio, e che abbia sottaciuto alla propria assistita la circostanza di non essere in possesso della necessaria abilitazione per l’esercizio dell’attività difensiva, inducendo la medesima in errore, anche mediante artifizi, circa la propria qualifica e da questa ricevendo altresì un compenso per le prestazioni così rese. (Nella specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione forense per la durata di mesi otto, limitata dal COA in ragione della giovane età ed integrata con la diminuzione di un terzo del massimo edittale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vigevano, 23 ottobre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Ferina), decisione del 21 aprile 2011, n. 61

  • Si chiede (quesito del COA di Massa Carrara): “se sia lecita l’utilizzazione della dicitura Studio Legale su carta intestata da parte di soggetto non abilitato alla professione legale e non iscritto all’albo avvocati (fattispecie relativa ad un praticante iscritto nel relativo registro)”.

    Si deve preliminarmente osservare che questo Consiglio, pur in ipotesi non coincidenti con il quesito posto, si è già espresso nel senso di non ritenere deontologicamente corretta l’utilizzazione della dicitura Studio Legale da parte di soggetti che, non essendo iscritti all’albo avvocati, non siano legittimati all’esercizio della professione per il mancato superamento del prescritto esame di stato (pareri n. 44/2010 e n. 38/2009, decisione n. 52 del 21/3/2005).

    L’inserimento nella carta intestata della dicitura Studio Legale (e/o l’esposizione della targa recante tale dicitura) costituisce atto idoneo ad ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense nelle sue varie connotazioni inducendo quindi il cliente in errore sui titoli del professionista: circostanza quest’ultima idonea a configurare la violazione dell’art. 21 C.D.
    L’accostamento al sostantivo “studio” dell’aggettivo “legale” evoca l’immagine di un’organizzazione complessa, supportata da una piena professionalità, ove viene svolta l’attività legale per effetto di un titolo definitivo e non consente di avere consapevolezza dello svolgimento di un tirocinio forense meramente finalizzato, invece, alla partecipazione all’esame di stato.
    Dichiararsi “titolare” di uno Studio Legale da parte di chi non sia professionalmente qualificato per svolgere tutte quelle attività che la legge attribuisce esclusivamente all’avvocato iscritto all’albo porta nella sostanza a prospettare, proprio in virtù dell’ampio significato della locuzione usata, una situazione diversa da quella reale dando un’informazione che non risulta “coerente con la finalità della tutela e dell’affidamento della collettività” (art. 17 C.D.) impedendo di distinguere prima facie se l’eventuale rapporto professionale si debba instaurare con un praticante avvocato, titolare di uno status abilitativo provvisorio e limitato, o con un avvocato abilitato a titolo definitivo.
    Tali principi devono applicarsi non solo in ipotesi di abilitazione al patrocinio, la cui funzione precipua è quella formativa e che non può tramutarsi in strumento per l’esercizio surrettizio e autonomo della professione (C.N.F. pareri 28/10/2009 n. 38 e 21/7/2010 n. 44) ma anche, ovviamente ed a maggior ragione, qualora l’interessato, pur iscritto al registro dei praticanti avvocati, non sia abilitato al patrocinio.
    Deve quindi concludersi per la non liceità deontologica dell’utilizzazione della dicitura “Studio Legale” da parte di chi non sia abilitato alla professione legale e non iscritto all’albo degli avvocati, a nulla rilevando l’eventuale iscrizione nel registro dei praticanti avvocati”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 16 marzo 2011, n. 41

  • Art. 21 – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.

    L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.
    I. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
    II. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.
    III. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
    IV. L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.