Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che gestisca di fatto uno studio associato con dei colleghi avvocati, risultandone il vero titolare e svolgendo attività preclusa alla sua competenza, che trattenga documenti avuti in ragione del mandato e ne condizioni la restituzione al pagamento della parcella, che usi espressioni sconvenienti ed offensive in atti di causa. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi dodici). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Bergamo, 26 aprile 2001)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Compensazione somme – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante all’avvocato che in scritti difensivi e in missive inviate alla controparte usi espressioni sconvenienti ed offensive, e che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione di onorari. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 18 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 27 giugno 2003, n. 193
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Provocazione del collega – Irrilevanza – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive e sconvenienti in un esposto presentato all’ordine nei confronti di un collega a nulla rilevando il fatto che tali espressioni siano state una reazione al comportamento altrui, potendo questo rilevare ai soli fini della determinazione della sanzione. (Nella specie, proprio in considerazione della provocazione ricevuta dal collega, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 14 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 172
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del C.d.O. – Illecito deontologico.
Il diritto di manifestare le proprie opinioni e anche quello di critica nei confronti dell’organo istituzionale di appartenenza deve essere esercitato nei limiti della correttezza e decoro. Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del C.d.O., a nulla rilevando il fatto che le stesse siano pronunciate fuori dall’udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti del professionista che, in una conversazione fuori dall’udienza, aveva affermato “noi avvocati non possiamo fare nulla perché abbiamo un C.d.O. di inetti, incapaci, buoni a niente”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 28 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 26 giugno 2003, n. 166
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il C.d.O. – Rapporti con il collega di controparte – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
L’avvocato che, avulse da ogni esigenza difensiva, usi espressioni sconvenienti ed offensive verso il C.d.O. e verso il collega di controparte pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie, anche in considerazione della situazione di forte contrasto emotivo vissuto dal professionista, la sanzione della sospensione per mesi sei è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 5 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 16 giugno 2003, n. 153
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Incertezza sui fatti contestati – Nullità della decisione.
La generica e inesatta esposizione dei fatti contestati al professionista determina la nullità della decisione disciplinare per violazione del diritto di difesa. (Nella specie, pur essendo indicati gli atti nei quali erano contenute le dichiarazioni sconvenienti ed offensive per le quali si procedeva, le stesse non venivano precisate nella contestazione dell’addebito impedendo al professionista una puntuale difesa). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 15 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 12 giugno 2003, n. 135
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che si rivolga la magistrato con una frase non elegante ma inoffensiva. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che, soddisfatto nel vedere accolta una sua istanza, si rivolgeva la giudice dichiarando “finalmente lei mi ha dato ragione in una causa. Lei che ha l’abitudine in sentenza di darmi sempre torto…”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 21 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 105
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Espressioni offensive – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Nell’ipotesi di uso di espressioni sconvenienti ed offensive è necessario valutare, ai fini della determinazione della responsabilità disciplinare, sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo inteso come animus iniurandi; pertanto non commette illecito disciplinare il professionista che usi in un atto defensionale espressioni forti verso un terzo, se le stesse presentino una attinenza con l’oggetto della controversia e costituiscano comunque uno strumento per indirizzare la decisione del giudice. (Nella specie è stato assolto il professionista che, in uno scritto defensionale, aveva usato espressioni forti di critica nei confronti dell’amministratore di cui chiedeva la revoca). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 23 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 3
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Esigenze di difesa – Illecito deontologico – Insussistenza.
L’art. 20 del codice deontologico forense, non diversamente dall’art. 89 c.p.c., nel conflitto tra il diritto-dovere a svolgere la difesa giudiziale nel modo più compiuto ed energico ed il diritto di ogni controparte al decoro ed all’onore, attribuisce prevalenza al primo, nel senso che l’offesa all’onore ed al decoro di ogni parte avversa realizza una responsabilità disciplinare nel solo caso in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa. Non sussiste, invece, responsabilità disciplinare, allorquando le suddette espressioni, trovandosi in rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino una qualche attinenza con l’oggetto della controversia e costituiscano, come tali, uno strumento per indirizzare la decisione del Giudice. (Accoglie il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Modena, 11 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 28 ottobre 2002, n. 181
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con i colleghi – espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi in scritti difensivi espressioni sconvenienti ed offensive verso il giudice e il collega di controparte a nulla rilevando l’eventualità che tale comportamento sia stato una reazione al comportamento spregiudicato e non legittimo del collega avversario.(Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 26 aprile 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 18 giugno 2002, n. 88