Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in scritti difensivi usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti della controparte e del suo difensore. (Nella specie in considerazione della non intenzionalità ad offendere, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 15 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 18