L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (Nel caso di specie, il professionista aveva ritenuto assolto l’obbligo in parola per la consultazione di riviste, libri, banche dati, e la partecipazione a convegni non accreditati). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, […]