Tag: cdf (nuovo) art. 15

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 14 cdf -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 15 cdf- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021

  • L’obbligo di formazione continua non è assolto mediante l’autoreferenziale richiamo alla propria competenza professionale altrimenti acquisita

    Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua costituisce presupposto sufficiente per il sorgere del relativo illecito deontologico, non essendo altresì necessario indagare la conoscenza reale del diritto da parte dell’incolpato, tantomeno d’ufficio o sulla scorta di un’autoreferenziale richiamo alla competenza professionale altrimenti acquisita, giacché l’acquisizione dei crediti formativi è proprio il sistema attraverso il quale provare l’aggiornamento professionale richiesto dal Codice Deontologico (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della sanzione disciplinare avendo il CDD omesso di considerare la conoscenza reale del diritto da parte dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021

  • Formazione continua: censura per l’avvocato c.d. “zerista”

    La mancata acquisizione di alcun credito formativo nel triennio costituisce illecito disciplinare sanzionabile con la censura, tenendo conto della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf) e avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze – soggettive e oggettive – nel cui contesto è avvenuta la violazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021

  • L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale

    L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 14 cdf (già, art. 12 codice previgente) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 15 cdf (ora, 13 codice previgente)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 193 del 15 ottobre 2020

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 14 cdf (già, art. 12 codice previgente) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 15 cdf (ora, 13 codice previgente)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (Nella specie erano stati conseguiti 15 crediti formativi a fronte del 75 previsti dalla normativa vigente all’epoca).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 3 del 4 febbraio 2020

    Sanzione: CENSURA

  • Sospensione per l’avvocato che omette l’invio del Mod. 5 alla Cassa ed il pagamento al COA della tassa di iscrizione all’albo

    Comporta la sospensione dall’esercizio della professione la violazione dell’obbligo relativo agli adempimenti previdenziali (in particolare per non avere inviato alcun modello 5) e di versamento del contributo annuale dovuto all’Ordine per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 35 del 1° luglio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’inadempimento degli obblighi nei confronti del cliente

    Viola i doveri di probità (art. 5 CDF), correttezza (art. 6 CDF), fedeltà (art. 7 CDF), diligenza (art. 8 CDF), adempimento fiscale e previdenziale (art. 15 CDF), informazione (art. 40 CDF), corretta gestione del denaro altrui e rendiconto (art. 41 CDF), restituzione di documenti (art. 42 CDF) nonché il divieto di indebita compensazione (art. 44 CDF) l’avvocato che
    A) omette di riferire di avere direttamente incassato le spese di soccombenza e di avere trattenuto i relativi importi senza fornire alcun rendiconto al proprio cliente e senza dare riscontro alle numerose richieste di appuntamento e di chiarimenti rivolte dal proprio assistito.
    B) omette di procedere alla regolare fatturazione dei compensi ricevuti;
    C) omette di restituire, nonostante le richieste del cliente, la documentazione ricevuta per l’espletamento dell’incarico professionale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Ricci), decisione n. 37 del 23 giugno 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • La sanzione disciplinare per la violazione dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua

    Ai sensi dell’art. 70 co. 6 cdf, la sanzione edittale per la violazione dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua (Reg. CNF n. 6/2014 e art. 15 cdf) è l’avvertimento, che può essere attenuata in richiamo ovvero aggravata in sospensione fino a 2 mesi, avuto riguardo al comportamento complessivo dell’incolpato ed alle peculiarità della fattispecie concreta (art. 21 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza n. 68 del 29 luglio 2019

  • L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale

    L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza n. 68 del 29 luglio 2019