L’esenzione dall’obbligo formativo (art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →) per ragioni di età (60 anni) e di anzianità di iscrizione all’albo (25 anni) opera di diritto ex art. 11 L. n. 247/2012 e art. 15 Reg. CNF n. 6/2014, senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell’iscritto al COA di appartenenza, che ne è già a conoscenza d’ufficio per la tenuta dell’albo professionale.
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Violazione dell’obbligo di formazione e aggiornamento professionale: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 227 del 27 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 98 del 23 maggio 2023. -
L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
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L’obbligo formativo non è assolto né attenuato dall’attività professionale in sè dell’avvocato
L’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento di generica attività autoformativa né attenuato dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
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L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo, ovvero attribuendo una inammissibile discrezionalità al singolo iscritto nell’acquisizione dei crediti previsti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 136 del 18 aprile 2024
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L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
L’obbligo formativo ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 136 del 18 aprile 2024
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La generica formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico
L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 136 del 18 aprile 2024
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Formazione continua: la valutazione circa l’esenzione dall’obbligo per i cultori della materia non compete al CDD
In tema di formazione continua, la valutazione circa l’estensione ai “cultori della materia” dell’esonero previsto per “i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche” (art. 11 L. n. 247/2012 e art. 15 Reg. CNF n. 6/2014) presuppone una specifica domanda al COA di appartenenza, unico titolato a tale valutazione, e non al CDD nel corso del procedimento disciplinare avviato per la violazione dell’obbligo stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Angelini), sentenza n. 124 del 8 aprile 2024
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L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 123 del 8 aprile 2024
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Violazione dell’obbligo formativo: la sanzione disciplinare non presuppone l’indagine sulla preparazione professionale comunque posseduta dall’incolpato
L’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento di asserita attività autoformativa, la quale peraltro non può essere provata in sede disciplinare attraverso l’audizione testimoniale di terzi (clienti, avvocati e giudici), che fossero chiamati ad esprimere valutazioni e giudizi sulla competenza professionale dell’incolpato, né tantomeno mediante l’esame diretto di quest’ultimo da parte del CDD, che fosse chiamato a valutare la preparazione professionale del medesimo a prescindere dall’assolvimento del predetto obbligo formativo (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato al CNF la sanzione disciplinare per mancato assolvimento dell’obbligo formativo, eccependone l’asserita illegittimità per non aver il CDD dato ingresso alla prova orale richiesta dall’incolpato stesso e vòlta a dimostrare che, pur non avendo egli maturato i previsti crediti formativi, era comunque un professionista sufficientemente preparato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso e, valutata l’assenza di resipiscenza, ha ritenuto congrua la sanzione aggravata della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 123 del 8 aprile 2024