Tag: cdf (nuovo) art. 10

  • Contraffazione di provvedimento giurisdizionale — Grave violazione dei doveri di probità, fedeltà, diligenza e verità — Congruità della sospensione dall’esercizio della professione

    La creazione materiale di un titolo giudiziario falso (nella specie, la contraffazione integrale di una sentenza del Giudice di Pace) e la sua consegna al cliente, in uno con la simulazione dell’avvenuta proposizione del ricorso e del suo accoglimento, si pone irrimediabilmente in contrasto con la funzione di salvaguardia dei diritti e con il principio di affidamento e inviolabilità della difesa, violando non solo i principi basilari del rapporto fiduciario con il cliente, ma costituendo un vulnus al ruolo dell’avvocato verso la collettività, che deve confidare nella correttezza di tutti gli operatori di giustizia (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF, tenendo conto della resipiscenza dell’incolpato, della riparazione patrimoniale e dell’assenza di precedenti disciplinari, ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025

  • CODICE deontologico forense – falsificazione di un verbale di giuramento CTU – violazione deontologica – sussiste.

    La falsificazione di documenti è contraria ai principi di probità, dignità e decoro professionale, idonei di per sé a vulnerare gravemente sia il prestigio personale dello stesso incolpato, sia l’immagine dell’intera classe forense.

    “Il professionista che, anche senza scopo di lucro, falsifichi un documento o se ne avvalga consapevolmente pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense” tale da meritare una sanzione interdittiva temporanea dall’esercizio della professione forense, vista la gravità dei fatti e la mancata sussistenza dei presupposti per irrogare una sanzione meno afflittiva. (Nel caso concreto, l’avvocato fornendo false informazioni al cliente falsificava un verbale di nomina e giuramento CTU per dimostrare al cliente di aver adempiuto al mandato contrariamente al vero. Veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 7 del 9 novembre 2021

  • CODICE deontologico forense – false informazioni al cliente e al dominus – violazione del principio di probità, dignità e decoro – sussiste.

    Le false informazioni, alla parte assistita e al dominus della pratica, per celare il proprio inadempimento, costituiscono di per sé gravissima violazione dei princìpi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali l’avvocato deve sempre ispirarsi, oltre a violare quei doveri di colleganza (art. 19 CDF), fedeltà (art. 10 CDF.) e fiducia (art. 11 CDF.) che sono i capisaldi per il corretto esercizio della professione forense.

    Deve ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito (Nel caso concreto, la Sezione rilevato la responsabilità dell’incolpato ha irrogato la sanzione della sospensione di mesi quattro).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis), decisione n. 33 del 16 novembre 2021

  • La formazione di una falsa transazione con la controparte costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà

    Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 c.d.f.) e fiducia (art. 11 c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti e documenti e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli (Nel caso di specie, l’avvocato aveva falsamente formato e successivamente consegnato al cliente una scrittura privata di transazione con la controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall’esercizio professionale per mesi dieci).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Magnano di San Lio), sentenza n. 70 del 31 marzo 2021

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 12, 26 n. 3 e 27 n. 6 CDF (essendo venuto meno al dovere di lealtà, correttezza, diligenza e fedeltà) l’avvocato che omette, senza giustificato motivo, di adempiere al mandato professionale, venendo altresì meno all’obbligo di informazione al cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Calabrese, rel. Calabrese), decisione n. 4 del 20 gennaio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DODICI MESI

  • L’illecito (anche) deontologico dell’amministratore di sostegno ai danni del beneficiario

    Violano gravemente i loro doveri deontologici (oltre che precise norme penali – nella specie, con accertamento passato in giudicato) gli avvocati che, in concorso tra di loro, abusando dello stato di infermità e comunque di deficienza psichica di un amministrato di sostegno di uno dei concorrenti, inducono l’amministrato stesso a sottoscrivere una dichiarazione di modifica a favore di uno degli avvocati del beneficiario di una polizza vita, tentandone successivamente l’incasso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Spiotta), decisione n. 10 del 7 febbraio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO PER L’AVVOCATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – SOSPENSIONE DI DIECI MESI PER L’ALTRO

  • Radiazione per l’avvocato mandante di uno sfregio

    Vìola l’art. 51 Legge 247/2012 e l’art. 5 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che dolosamente cagiona lesioni gravissime ad una persona, incaricando terzi di introdursi clandestinamente nell’abitazione di costei e di attingerla con una sostanza corrosiva (che, nella specie, le ha provocato lo sfregio permanente del viso e l’indebolimento permanente della vista).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Pacifico), decisione n. 29 del 20 maggio 2019

    Sanzione: RADIAZIONE

  • L’inadempimento al mandato professionale e la falsa autenticazione della firma del cliente nella procura alle liti

    Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente comunica al proprio cliente di aver avviato trattative stragiudiziali e successivamente incardinato una causa e che si erano tenute varie udienze; non si costituisce in giudizio e non presenzia ad una udienza di appello; abbandona la difesa del cliente (non precisando le conclusioni in causa) senza informarlo e successivamente senza riscontrare le richieste di spiegazioni e restituire la documentazione.
    Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente attesta l’autenticità della sottoscrizione del proprio asserito cliente, in realtà apocrifa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gennari, rel. Gennari), decisione n. 30 del 14 maggio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE ANNI

  • Inadempimento al mandato professionale e violazione di obbligo di informazione al cliente

    Vìola i doveri di cui gli artt. 5, 6, 7, 8, 38 e 40 CD del previgente Codice Deontologico, e di cui agli artt. 9, 10, 12, 26 e 27 del vigente Codice Deontologico l’avvocato che non assolve l’incarico conferitogli dal cliente di agire nei confronti di un istituto di credito e per avere fornito al cliente informazioni non rispondenti al vero con riguardo alla attività svolta.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 34 del 17 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    1) Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico), di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza e competenza (artt. 10, 12, 14 Codice Deontologico); il rapporto di fiducia ed accettazione dell’incarico (art. 11 Codice Deontologico); il dovere di informazione (art. 27 Codice Deontologico); di adempimento del mandato (art. 26 n. 3 Codice Deontologico); l’obbligo di restituzione dei documenti (art. 33 Codice Deontologico), l’avvocato che avendo ottenuto mandato al fine di promuovere un giudizio (nella specie, una causa civile per risarcimento dei danni da sinistro stradale), non risulta aver adempiuto al mandato conferitogli, pur comunicando all’esponente la pendenza della causa innanzi al Tribunale;
    2) Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico vigente), di fedeltà (art. 10 Codice Deontologico vigente); di adempimento del mandato (art. 26 comma 3 Codice Deontologico vigente) e di rinuncia al mandato (art. 32 Codice Deontologico) l’avvocato che avendo ottenuto mandato a difensore di fiducia in un procedimento penale, senza giustificato motivo non presenzia alle udienze (nella specie, tre) e non rinuncia correttamente al mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 60 del 20 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI NOVE MESI