Tag: cdf (nuovo) art. 10

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Vìola gli artt. 10 e 30, commi 1 e 2, CDF l’avvocato che non gestisce con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita per averlo trattenuto per oltre un anno senza il consenso del cliente, essendogli stato revocato il mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Chierici, rel. Bertani), decisione n. 24 del 12 marzo 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO MESI

  • La responsabilità disciplinare per inadempimento al mandato professionale

    Vìola i doveri di cui agli artt. 9, 10, 12 e 26 CDF l’avvocato che, dopo aver interposto appello avverso la sentenza del Tribunale penale non pone in essere quanto necessario per poter fare eseguire al proprio assistito possibili misure alternative alla detenzione, con gravissime conseguenze per il suo assistito e per aver falsamente rappresentato al proprio assistito di aver posto in essere rimedi non conferenti e di non averli neppure posti in essere.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 31 del 28 maggio 2018

    Sanzione: CENSURA

  • Arbitrato e conflitto di interessi con una o entrambe le parti

    Vìola gli artt. 9, 10, 24, 61 e 68 CDF l’avvocato che assiste e difende più soggetti in aperto o potenziale conflitto di interessi tra esse, ovvero che svolge la funzione di arbitro in un procedimento tra un ex cliente ed una parte ancora assistita dal collega di studio.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 86 del 17 dicembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 12, 26 n. 3 e 27 n. 6 CDF (essendo venuto meno al dovere di lealtà, correttezza, diligenza e fedeltà) l’avvocato che omette, senza giustificato motivo, di adempiere al mandato professionale, venendo altresì meno all’obbligo di informazione al cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pastorelli), decisione n. 90 del 26 novembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola gli artt. 1 e 10 CDF l’avvocato che, nell’esercizio della sua attività professionale, trattiene per oltre cinque anni le somme versategli dalla controparte.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Ghirardi), decisione n. 1 del 10 gennaio 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI CINQUE MESI

  • Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello

    Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (Nel caso di specie, pur avendone ricevuto espresso mandato, l’avvocato aveva tuttavia omesso di proporre appello avverso la sentenza, che diventava pertanto irrevocabile).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Peracino), decisione n. 77 del 4 dicembre 2017

    Sanzione: CENSURA

  • La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense

    Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nella specie, l’avvocato aveva creato falsi provvedimenti giurisdizionali della Corte di Appello, che aveva consegnato al terzo pignorato e al creditore procedente ottenendo così la sospensione dell’efficacia esecutiva del pignoramento; creava altresì ulteriori provvedimenti giurisdizionali in copia conforme nonché false relazioni di notifica).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gulieri), decisione n. 1 del 22 febbraio 2016

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 30 comma 1 e 2, 31 comma 1 e 2 e 29 commi 6 e 7 CDF l’avvocato che si fa bonificare, sul proprio conto, dalla controparte senza l’autorizzazione della propria assistita, ed all’insaputa della stessa, una ingente somma di danaro costituente l’esecuzione di transazione conclusa tra le parti e poi la trattiene anche successivamente alla richiesta di consegna formulata dalla propria assistita opponendo propri asseriti crediti professionali nei di lei confronti.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. e rel. Spezia), decisione n. 1 dell’11 dicembre 2015

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

  • Rapporti con la parte assistita – Dovere di fiducia e fedeltà

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al dovere di fedeltà e fiducia l’avvocato che gestisca una causa in modo del tutto indipendente dal rapporto con il cliente e dalla tutela dei suoi interessi, concordando tutta l’attività con un soggetto terzo e senza avere mai un rapporto diretto con la parte assistita.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 100 del 9 ottobre 2019

  • L’incarico professionale può essere conferito dalla parte assistita o da un cliente terzo

    Il rapporto di fiducia tra avvocato e cliente impone che l’incarico debba essere conferito dalla parte assistita e, nel caso in cui sia conferito da un terzo, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 100 del 9 ottobre 2019