Le caratteristiche dell’informazione al cliente

Ai sensi dell’art. 27 cdf, l’informazione deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, giacché il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia” (art. 11 cdf), a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 253 del 15 settembre 2025

NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 211/2025, CNF n. 218/2024, CNF n. 127/2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 15 Settembre 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 72 del 19 Agosto 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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