Sul divieto deontologico di divulgare il nominativo di clienti e parti assistite

In considerazione della forte valenza pubblicistica dell’attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (art. 35 co. 8 cdf)(1), giacché lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone.(2)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 294 del 5 luglio 2024

NOTE:
(1) In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 55.
(2) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 294 del 05 Luglio 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 13 Febbraio 2023 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment