Sui limiti temporali della sospensione cautelare

Il potere di disporre la sospensione cautelare dell’incolpato che sia stato sottoposto a procedimento penale non si consuma con il rinvio a giudizio né è sottoposto al limite temporale costituito dalla pendenza dell’indagine e del successivo processo penale (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 5

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 22 Giugno 2011 (sospensione)