Costituisce illecito disciplinare non lieve né scusabile (con conseguente inapplicabilità del richiamo verbale ex art. 22 co. 4 cdf) il comportamento dell’avvocato che, addirittura invocando proprie prassi di studio, subordini al pagamento del proprio compenso la restituzione della documentazione al cliente, in violazione dell’art. 33 co. 2 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso proposto dal COA avverso il richiamo verbale applicato dal CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 208 del 15 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 15 Luglio 2025 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 11 Novembre 2024 (richiamo)
0 Comment