Sospeso disciplinarmente l’avvocato condannato per sfruttamento della prostituzione

Lo sfruttamento della prostituzione, per il suo intrinseco disvalore morale e sociale, costituisce una palese violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →), con conseguente compromissione dell’immagine dell’avvocatura quale entità astratta e contestuale perdita di credibilità della categoria forense (Nel caso di specie, l’avvocato aveva sfruttato la prostituzione di diverse persone, concedendo loro in locazione alcuni immobili).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 266 del 16 giugno 2026

NOTA
In senso conforme, CNF n. 86/2026.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 16 Giugno 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 112 del 04 Novembre 2021 (sospensione)