Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, con bollette di utenze e canoni impagati per oltre 50mila euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi quattro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 118 del 3 aprile 2024
– codice: art. 31
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporto di fiducia – Appropriazione indebita – Incasso di assegni a seguito di apposizione di firma falsa – Comunicazione di false informazioni – Illecito disciplinare – Radiazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Pisapia Gian Domenico), sentenza n. 37 del 28 Febbraio 1992
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Incasso e trattenuta di somme di spettanza del cliente – Incarico di liquidatore – Rendiconto incompleto – Omessa contabilizzazione e distrazione di somme – Altri addebiti – Sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. Cagnani Raoul), sentenza n. 129 del 19 Settembre 1989
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 19 Settembre 1989 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Ottobre 1988