Sospensione per l’avvocato che falsifichi la data della procura alle liti (quand’anche col consenso del cliente)

Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 50 cdf, il comportamento dell’avvocato che, quand’anche col consenso del cliente, alteri ovvero falsifichi la data della procura alle liti rilasciatagli dal cliente (nella specie, per utilizzarla indebitamente in altre sedi, giacché il giorno della apparente sottoscrizione il cliente si trovava all’estero e la firma non poteva pertanto essere autenticata dall’avvocato).

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Varrone), SS.UU., ordinanza n. 26473 del 1° ottobre 2025

Vedi Requisitoria Procuratore generale

Giurisprudenza CNF

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