Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 50 cdf, il comportamento dell’avvocato che, quand’anche col consenso del cliente, alteri ovvero falsifichi la data della procura alle liti rilasciatagli dal cliente (nella specie, per utilizzarla indebitamente in altre sedi, giacché il giorno della apparente sottoscrizione il cliente si trovava all’estero e la firma non poteva pertanto essere autenticata dall’avvocato).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Varrone), SS.UU., ordinanza n. 26473 del 1° ottobre 2025
Vedi Requisitoria Procuratore generale
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 26473 del 01 Ottobre 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 83 del 28 Marzo 2025
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