Sospensione per l’avvocato che approfitti della debolezza psichica del Cliente per trarne indebiti vantaggi economici a suo danno

Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione dei basilari doveri deontologici, approfitti della fiducia e delle evidenti condizioni di debolezza psichica di un soggetto, per indurlo a farsi cedere un immobile a condizioni palesemente penalizzanti e inique per lo stesso, sia in ragione del prezzo esiguo rispetto al valore del bene compravenduto, sia per le modalità di pagamento, ideate al fine di escludere la garanzia prevista dalla legge (ipoteca legale ex art. 2817 Cod. Civ.) per il caso di alienazione dell’immobile senza il contestuale integrale pagamento del prezzo (Nel caso di specie, trattavasi di un Cliente poi effettivamente sottoposto alla misura di protezione dell’amministrazione di sostegno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 125 del 8 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 08 Aprile 2024 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 16 del 12 Ottobre 2022 (assoluzione)
abc, Giurisprudenza CNF

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