In tema di applicazione della misura cautelare, la prova dello strepitus fori deve aver luogo non necessariamente per via documentale, facendola semplicisticamente coincidere con la diffusione delle notizie giornalistiche o con il numero delle pubblicazioni ma, in assenza di altri elementi concludenti, neppure può ricavarsi in via meramente presuntiva, ritenendo di per sè sufficiente la semplice pronuncia di un provvedimento giudiziale. In particolare, il richiamato presupposto va valutato sia nell’ambito professionale che in quello dell’opinione pubblica: il primo è dotato di recettori adeguati e consapevoli idonei a valutare la rilevanza e la gravità dell’accaduto mentre la seconda si forma sulla base “delle notizie e delle voci” che si diffondono, necessariamente, quasi in misura proporzionale alle dimensioni dell’indagine, al numero, al ruolo ed all’importanza delle persone coinvolte.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 dicembre 2018
– numero: 241
– anno: 2018
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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La revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Caia Francesco), sentenza n. 241 del 31 Dicembre 2018
Successione di norme nel tempo: alla sospensione cautelare non si applica il principio del favor rei
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Caia Francesco), sentenza n. 241 del 31 Dicembre 2018
Sospensione cautelare e misure cautelari penali hanno finalità diverse
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Caia Francesco), sentenza n. 241 del 31 Dicembre 2018
La sospensione cautelare non presuppone l’applicazione necessariamente contestuale della misura cautelare penale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Caia Francesco), sentenza n. 241 del 31 Dicembre 2018
La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Caia Francesco), sentenza n. 241 del 31 Dicembre 2018
Nuova sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare lo strepitus fori
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Caia Francesco), sentenza n. 241 del 31 Dicembre 2018
Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Caia Francesco), sentenza n. 241 del 31 Dicembre 2018
La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Caia Francesco), sentenza n. 241 del 31 Dicembre 2018
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 31 Dicembre 2018 (respinge) (sospensione cautelare)– Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 22 Dicembre 2017 (sospensione cautelare)