Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori

In tema di applicazione della misura cautelare, al fine di ritenere integrato il necessario presupposto del clamore suscitato dalle imputazioni penali, in uno con la astratta gravità delle stesse, nel concetto di “allarme” deve ritenersi insita, con riferimento alla vicenda penale che giustifica l’adozione della cautela, una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nelle stretto ambiente professionale, di per sé dotato di ricettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale dell’opinione pubblica, della società e della collettività, ovvero un quid pluris qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 02 Aprile 2012 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 28 Ottobre 2011 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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