Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che trattenga somme ricevute per conto della parte assistita, in assenza del suo consenso e comunque in violazione dell’art. 31 cdf, imputandole a pagamento del proprio onorario, anche perché in ambito disciplinare non trovano applicazione le norme civilistiche sulla compensazione poiché la condotta richiesta all’avvocato è diversa ontologicamente ed attiene ad una sfera di valori a tutela della dignità della classe forense (nel caso di specie il professionista non aveva messo immediatamente a disposizione del cliente la somma di euro 3640,00 ricevuta per suo conto del cliente, avendole imputate a titolo di compensazione)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Pellegrino, rel. Marotta), decisione n. 29 del 9 maggio 2024
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