La società in nome collettivo è priva di personalità giuridica e i soci sono solidalmente e potenzialmente responsabili per le obbligazioni della medesima, sicché un incarico assunto nell’interesse della società stessa è automaticamente relativo anche a un interesse dei singoli soci, indipendentemente dal profilo dell’autonoma capacità processuale della società stessa, con tutto ciò che consegue in materia di configurazione della fattispecie di conflitto di interesse, che si incentra su un criterio di carattere anzitutto sostanziale e non solo meramente formale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 259 del 20 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 20 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 86 del 31 Gennaio 2019 (sospensione)
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