Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta.
NOTA:
In senso conforme:
- Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104 (abbreviazione “Av.” per “Avogado”);
- Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115 (abbreviazioni “Avv. S.” e “Avv. Stab.” per “Avvocato Stabilito”).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 63 del 26 Maggio 2021 (sospensione)
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