Sigla “p. Avv.”: vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022

NOTA:
In senso conforme:

  • Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104 (abbreviazione “Av.” per “Avogado”);
  • Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115 (abbreviazioni “Avv. S.” e “Avv. Stab.” per “Avvocato Stabilito”).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 63 del 26 Maggio 2021 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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