In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari (art. 21, co. 4, ncdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 10 Ottobre 2017 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 28 Marzo 2011 (sospensione)
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