L’art. 22, comma 2, lettera b) del Codice deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 65, comma 5, primo inciso della L. n. 247 del 2012, si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, da essa prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 11 Novembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 17 del 31 Dicembre 2018 (sospensione)
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