Sanzione aggravata alla sospensione: la durata minima è di due mesi

L’art. 22 co. 2 lett. b cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo → approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 65, comma 5, primo inciso della L. n. 247 del 2012, si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, da essa prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 212 dell’11 novembre 2022

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 11 Novembre 2022 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 17 del 31 Dicembre 2018 (sospensione)