Nel procedimento disciplinare, il legittimo impedimento a comparire è regolato dall’art. 59 co. 1 lett. d) n. 3 L. n. 247/2012 e dall’art. 21 co. 2 lett. c) Reg. CNF n. 2/2014 del Consiglio Nazionale Forense, i quali prevedono che il procedimento disciplinare si svolga anche in assenza dell’incolpato a meno che tale assenza non sia dovuta a “legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire”. Con particolar riferimento all’avvocato difensore dell’incolpato, affinché possa ritenersi sussistente il suo legittimo impedimento a comparire in udienza per concomitante impegno professionale e quindi concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno stesso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) ‘prevalente’ impegno difensivo. Conclusivamente, l’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 130/2025.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 282 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 27 Marzo 2024 (sospensione)
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