Va dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la decisione del CNF privo dell’indicazione specifica del motivo per il quale viene presentato il gravame e chiesta la riforma della decisione nonché, pur nel generico richiamo di atti e documenti, privo dell’illustrazione della sussistenza dell’incidente relazione diretta tra il documento asseritamente rinvenuto e la diversa statuizione invocata, riducendosi il documento invocato a mero strumento di valutazione indiretta dei fatti di causa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 20 Aprile 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 15 Gennaio 2008 (sospensione)
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