Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (del praticante avvocato)

Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era stata sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava la delibera con la quale il COA non aveva convalidato il semestre di pratica. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 261 del 31 dicembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 31 Dicembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 15 Marzo 2021 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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